Cassation court suspends tax appeal proceedings pending the outcome of a simplified tax definition request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings pending the result of a simplified tax definition request filed by the appellant. The appellant, Chiara Del Fante, sought suspension of the case regarding her luxury residence tax assessment after submitting a request for a simplified tax definition. The court granted this request based on the statutory provisions allowing for procedural suspension when such a definition is pending.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 2022; Art. 194, comma 1 del D.L. 19 dicembre 2022, n. 173: When a taxpayer requests a simplified tax definition, the court must suspend the related proceedings to verify the outcome of that procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22501/2020 del ruolo generale, proposto DA D EL F ANTE C HIARA (codice fiscale DLF CHR 69L48 D612 M), nata a Firenze in data 8 luglio 1969, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. Nicola L. de Renzis Sonnino (codice fiscale DRN NLL 67L03 D612 Z) e dalla prof. avv. Laura Castaldi (codice fiscale CST LRA 65C60 D612 I) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 107 presso lo Studio dell’avv.
Roberto Luca Lobuono Tajani; - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore; - INTIMATA – REGISTRO – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – ABITAZIONE DI LUSSO – COMPUTO PIANEROTTOLI SCALE per la cassazione della sentenza 6458/13/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 novembre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 22 giugno 2023. RILEVATO CHE : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale delLazio, decidendo in sede di rinvio all’esito della pronuncia di questa Corte del 29 marzo 2017, n. 8065, accoglieva l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 48/33/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che: -in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre far riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al d.m. 2 agosto 1969, basato sul criterio dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, e quindi all'idoneità di fatto degli stessi allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; - gli unici locali esclusi dal computo sono quelli espressamente indicati dalla predetta normativa e dunque solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto macchina e non anche l'intera superficie non calpestabile, come quella afferente a mura perimetrali e divisori; - sulla base di tali criteri « a maggior ragione, come evidenziato dall'Agenzia del Territorio, devono computarsi nel calcolo i pianerottoli di arrivo e di partenza, con conseguente superamento del livello dei 240 mq della superficie utile» (così a pagina n. 7 della sentenza impugnata);
3. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020 Chiara Del Fante ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di sei motivi di impugnazione;
3. l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata. CONSIDERATO CHE :
1. con istanza depositata il 23 maggio 2023, la ricorrente, nel richiamare l’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 2022 e nel dare atto di aver effettuato i pagamenti dovuti in data 31 marzo 2023, ha riferito di aver presentato domanda di definizione agevolata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, chiedendo la sospensione del processo;
2. ai sensi del comma 1 a mente del comma 194 del comma 195 5. a mente del comma197
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde verificare l’esito della procedura di definizion