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Ordinanza — n. 22650/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22650/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22650/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Oggetto: dogana –importazione –dazi - classificazione doganale –certificati di origine –sanzione - M. Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da gli Avv.ti Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Donizetti, n. 10, presso CBA Studio legale e tributario; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1459/1/2014, depo s itata i n data 23 luglio 2014; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di M.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22650/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22928 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Oggetto: dogana –importazione –dazi - classificazione doganale –certificati di origine –sanzione - M. Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da gli Avv.ti Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Donizetti, n. 10, presso CBA Studio legale e tributario; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1459/1/2014, depo s itata i n data 23 luglio 2014; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di M.

Parole chiave

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obbligo della denunzia doganale debito doganale frode fiscale in materia doganale sdoganamento ripristino dei dazi doganali classificazione doganale
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Oggetto: dogana –importazione –dazi - classificazione doganale –certificati di origine –sanzione - M. Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da gli Avv.ti Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Donizetti, n. 10, presso CBA Studio legale e tributario; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1459/1/2014, depo s itata i n data 23 luglio 2014; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di M.

Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini (di seguito: il Consorzi o ) un atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in conseguenza della rettifica della dichiarazione doganale di importazione di lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico CLF-i, essendo stata accertata la non corretta indicazione del paese di origine della merce importata e della relativa classificazione doganale; avverso il suddetto atto il Consorzio aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e il Consorzioappello incidentale; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello principale e dichiarato assorbito quello incidentale, in particolare ha ritenuto che dal complesso degli elementi di prova offerti non poteva pervenirsi all’accertamentodi un comportamento colposo del contribuente;avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso per la cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliaffidato a un unico motivo di ricorso, cui ha resistito il Consorzio depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; con ordinanza del 16 maggio 2019 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, avendo dato atto della circostanza che il Consorzio aveva comunicato in data 5 aprile 2019 di avere proposto domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119/2018; il Consorzio ha quindi depositato un’istanza con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; considerato che: il Consorzio ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119/2018, della cartella di pagamento n. 02020130004404546 che è relativa all’atto di contestazione delle sanzioni n. 686/2008 prot.

A121 oggetto del presente giudizio (vd. allegati 1 e 2all’istanza del 4 aprile 2019) e che ha provveduto al pagamento di quanto dovuto (vd. allegato 4); la definizione della pretesa di cui alla cartella di pagamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudiziorelativo all’atto di irrogazione della sanzione,con conseguente estinzione del giudizio e con spese a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della p