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Decreto — n. 22611/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22611/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 26338/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio Legalitax, giusta delega in atti; -ricorrente - contro LATTUCHELLACarmen, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Artico e dall’avv. Giuseppe Marini,ed elettivamente dom iciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti 9, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto n. 154/02 /201 8 , de- positata il 7febbraio 2018. Vistol’atto depositato in cancelleria il 31 marzo 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

Regesto Legislator

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Decreto — n. 22611/2023 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 26338/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio Legalitax, giusta delega in atti; -ricorrente - contro LATTUCHELLACarmen, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Artico e dall’avv. Giuseppe Marini,ed elettivamente dom iciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti 9, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto n. 154/02 /201 8 , de- positata il 7febbraio 2018. Vistol’atto depositato in cancelleria il 31 marzo 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

Parole chiave

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desistenza dall'azione impugnazione di decisioni amministrative azione di contestazione impugnazione della cancellazione revoca dell'opposizione sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

O Sul ricorso n. 26338/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio Legalitax, giusta delega in atti; -ricorrente - contro LATTUCHELLACarmen, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Artico e dall’avv. Giuseppe Marini,ed elettivamente dom iciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti 9, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto n. 154/02 /201 8 , de- positata il 7febbraio 2018. Vistol’atto depositato in cancelleria il 31 marzo 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe condanna la ricor rente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%sul compensoe agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 luglio 202