Italian tax court suspends proceedings until October 2023 under the new simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax litigation between the Revenue Agency and a company regarding 2008 tax assessments. The taxpayer requested suspension under the new simplified dispute resolution law, which allows for expedited resolution upon payment. The court granted the suspension until October 2023, deferring the final judgment until the simplified procedure concludes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186; Art. 1, comma 197, Law No. 197/2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency are subject to simplified dispute resolution; the process is suspended until the taxpayer requests this mechanism and fulfills payment obligations.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro SOCIETA’ MULTIMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Roberto Chieco e Raffaele Frontino , con domicilio digitale eletto presso quest’ultimo all’indirizzo Pec: raffaele.frontino@pec.ordineavvocatitrani.it; - controricorrent e – avverso la sentenza n. 1042/7/17 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 24 marzo 2017;
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito . Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bariche aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAPe IVA per l’anno d’imposta 200 8 . Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, con un motivo.
La contribuente resiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la contribuent e ha depositato istanza con la quale, dichiarando che intendeavvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il termine de l 10 luglio 2023 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n.
34. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Cortesospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così