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Decreto — n. 22588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 22588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the lawsuit. Giovanni Pupo withdrew his recourse against the Italian Revenue Agency, a move accepted by the opposing party. Consequently, the court issued a decree terminating the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the litigation, preventing the court from examining the underlying substantive claims.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings tax appeal Cassation appeal renunciation of suit condono delle spese procedurali rinuncia al reddito ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

R E T O Sul ricorso n. 13599/2022proposto dal: PUPPO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Corrado Oliva (PEC caterina.corradooliva@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Nazionale n. 200, giusta delega in atti; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 887/2/2021, depositata il 17 novembre 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 lugli