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Ordinanza — n. 22580/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court ruling voids appeal decision for apparent lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the appeal by a company against a regional tax commission's decision to uphold an agency's tax assessment. The company argued the lower court's reasoning was merely apparent, failing to explain the logical steps taken to reject the taxpayer's accounting records. The court agreed, ruling that the decision violated constitutional requirements for clear judicial motivation and ordered the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92; Art. 111, comma 6 Cost.: A judgment is void if its motivation is merely apparent, failing to disclose the logical reasoning and factual basis upon which the decision was founded.

Parole chiave

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apparent motivation tax appeal decision judicial reasoning constitutional requirement remand for retrial indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
art. 111 Cost
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014
Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016
Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
14927 del 15/6/2017 ; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero27586 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , come da procura speciale in calce al ricorso dall’ Avv.to Ro cco Alagna elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica pecstudio231@pec.it; -ricorrente - Contro Oggetto: Tributi Ires, Irap e Iva 2010 Motivazione apparente Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 305 /0 5 /202 1 , depositata in data 1 5 marzo 2021 non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marcheaveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 220/02/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Maceratadi accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avvis o di accertamento emesso per l’anno 2010, ai fini Irpef, Irap e Iva; -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”;

CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR accolto l’appello dell’Ufficio senza esplicitare l’iter logico- giuridico seguito per giungere a tale decisione;-il motivo è fondato; -per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si pervienesulla res decidendi" (Cass.

Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.;

Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 ; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); - nella specie, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio limitandosi ad affermare apoditticamente che “valutati tutti gli atti processuali si ritiene che la CTP di Ancona, con la sentenza impugnata, non abbia correttamente valutato l’inattendibilità della contabilità e la legittimità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio” senza disvelare né le ragioni della ritenuta erroneità della valutazione da parte della CTP della infondatezza della pretesa tributaria né le ragioni poste dalla stessa CTR a fondamento della asserita legittimità dell’accertamento induttivo dell’Ufficio; trattasi di motivazione che non attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione;

P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secon