Italian court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The Municipality of Genova sued Terminal Contenitori Porto di Genova Spa regarding an impositivo, but no settlement request was filed by December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if no settlement request is made, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13679/2018 R.G. proposto da: Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca De Paoli e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n.14 presso lo studio di quest’ultimo ; contro Terminal Contenitori Porto di Genova Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mattarelli e Chiara Romanelli, elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio di quest’ultima; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. della Liguria n. 1515/03/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 73767/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il