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Decreto — n. 22565/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement discussion by December 2020 deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 22565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a settlement discussion by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and company argued for a hearing, but the court found no formal request was filed within the statutory period. Consequently, the process terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request a settlement discussion within the prescribed term, with costs remaining with the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement discussion deadline Art. 6 d.l. 119/2018 procedural costs allocation tax administrative litigation contenzioso tributario differimento dell'imposizione esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
20091T002548000, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
20091T002548000, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14668/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Dalmonte Gianguglielmo, Dalmonte Raffaella e Giara S.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. Christian Califano, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Emilia Romagna n. 3036/12/2017, pron unciata con riferimento all’atto impositivo n. 20091T002548000, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il14