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Ordinanza — n. 22560/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim in compliance proceedings, rejecting administrative refusal of full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's refusal to pay the remaining balance of a tax refund ordered by a final judgment. The taxpayer argued that the administration's partial payment violated the principle of complete execution of judicial decisions, while the authority claimed budgetary constraints justified the shortfall. The court ruled that the administrative body must fully execute the judgment without deducting amounts, ordering a retrial to enforce the full refund.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. n. 546/1992; Art. 16 octies d.l. n. 91/2017: In compliance proceedings for tax refunds based on calamity benefits, the administrative body must fully execute the final judgment without deducting amounts, ensuring complete restitution to the taxpayer.

Parole chiave

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tax refund compliance full execution judgment administrative budget constraints calamity tax benefits Corte di Cassazione fiscal liability judicial finality restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs.
Art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017
Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 16-octies d.l.
Art. 1 comma 665 della l. n. 190 del 2014
Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 16-octies d.l.
Art. 29 del d.l. n. 162 del 2019
91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., anche per contrasto con gli artt.
art. 139 disp. att. cod. proc. civ
e dell'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresenta una mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass.22/06/2016, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/06/2016, n. 12962
Cass. 05/05/2023, n. 11871
Cass. 19/05/2022, n. 16289
Cass. n. 16290/2022
16289 nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 16290/2022, n.
Cass. n. 16644/2022
Cass. n. 16655/2022
Cass. n. 16829/2022
Cass. n. 16830/2022
Cass. n. 17912/2022
Cass. n. 17920/2022
Cass. n. 17929/2022
Cass. n. 18351/2022
Cass. n. 18358/2022
Cass. n. 18683/2022
Cass. n. 23379/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 503/2022 R.G. proposto da: FAVARA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Di Prima ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Capace, n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. STACCATA CATANIA n. 4745/2021, depositata in data 18 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Salvatore Favara impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso (ex art. 37, comma Diniego rimb. Irpef secondo e 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) per il 90% delle imposte pagate dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, residente in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.

2. La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 867/04/2012, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l’Ufficio al rimborso della somma di € 6.529,67, oltre interessi dalla data dell’istanza.

3. Avverso la detta sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia, nel cui giudizio resisteva il contribuente con controdeduzioni.

4. Tale commissione, con sentenza n. 2274/06/2018, depositata in data 1° giugno 2018, respingeva il gravame confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’ufficio di soli € 3.032,64; il contribuente notificava, in data 11 aprile 2019, l’atto di messa in mora, senza tuttavia ottenere alcun versamento ulteriore.

6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia – in ottemperanza - ricorreva il contribuente per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2274/2018, nella misura residua pari a € 3.264,84; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

7. Il giudice dell’ottemperanza rigettava il ricorso con sentenza n. 4745/2021, depositata in data 18/05/2021, compensando le spese di lite.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123 (e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e ss. modifiche ed integrazioni, anche per contrasto con gli art. 23 e 53 Cost., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esercitato il proprio potere-dovere al precipuo scopo di verificare la sufficienza delle risorse statuali stanziate che, solo in caso di un eventuale loro superamento, avrebbero potuto giustificare la riduzione del 50% della somma dovuta al contribuente o, addirittura, escludere in totoil rimborso. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., anche per contrasto con gli artt. 3 e 53 della vigente Costituzione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Onere della prova – mancato assolvimento da parte dell’A.F.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha verificato se fosse stato provato dall'Agenzia delle Entrate che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate ex art. 16-octiescitato.

2. Preliminarmente, va rilevato che l’istanza di rimessione alle SS.UU. - proposta dal contribuente per risolvere un ipotetico contrasto, che lo stesso ricorrente definisce solo apparente ed attribuisce all’erronea interpretazione di precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia da parte di giudici tributari di merito- non può essere accolta, perché, formulata ai sensi dell'art. 376, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresenta una mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass.22/06/2016, n. 12962); a tacer del fatto che, per come rilevato dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tale questione è stata già respinta in passato in altri giudizi nella stessa materia :

” A fronte dell’ampiezza e della costanza dell’orientamento venuto a consolidarsi in materia, maturato peraltro anche all’esito di pubblica udienza, non si evidenziano i presupposti per accogliere la sollecitazione erariale alla rimessione alle Sezioni unite di questa Corte o alla pubblica udienza” (Cass.05/05/2023, n. 11871).

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attenendo al diritto al rimborso ed alla sua entità, sono fondati. Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octiesdel d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289 nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 16290/2022, n. 16644/2022, n.16655/2022, n. 16829/2022, n. 16830/2022, n. 17912/2022, n. 17920/2022, n.17929/2022, n. 18351/2022, n. 18358/2022, n. 18683/2022, n. 23379/2022, n. 27081/2022, n. 27712/2022, n. 30358/2022, n. 1156/2023, n. 1158/2023, n. 1160/2023, n. 4664/2023, n. 5706/2023). 3.1.

Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, disponendo il rigetto del ricorso, ha fatto uso non corretto dei principi giurisprudenziali pacifici in materia,laddove ha ritenuto di applicare in sede esecutiva la decurtazione del 50% del rimborso così obliterando il dovere di dare completa esecuzione al comando giudiziale a fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione finanziaria all’integrale attuazione di una sentenza di condanna divenuta definitiva.

4. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché su lle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezi