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Ordinanza Interlocutoria — n. 22558/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on first-home tax relief, ruling factual declarations are not amendable in court.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22558/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision denying first-home tax relief to a taxpayer. The taxpayer argued that factual declarations regarding residence and employment location were merely statements of science and thus amendable in court, whereas the tax authority contended they were binding declarations of will. The court ruled that such factual elements in tax benefit applications constitute declarations of will, making them non-amendable once the tax assessment notice is issued.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. 600/1973; Art. 7, comma 1, L. 212/2000: Factual declarations regarding residence or employment location in tax benefit applications constitute declarations of will and are not amendable in court proceedings after the tax assessment notice is issued.

Parole chiave

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first home tax relief declarations of will amendability of facts tax assessment notice declarations of science fiscal benefit eligibility non-amendable facts deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
23 del ricorso),ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 42 d.P.R.
Art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 febbraio 2021, n. 3076
Cass. 9 febbraio 2021, n. 3076; Cass.
Cass. 18 giugno 2020, n. 11825
3076; Cass. 18 giugno 2020, n. 11825; Cass.
Cass. 19 aprile 2019, n. 11013
11825; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013; Cass.
Cass. 8 novembre 2019, n. 28850
11013; Cass. 8 novembre 2019, n. 28850; Cass.
Cass. 17 luglio 2019, n. 19190
28850; Cass. 17 luglio 2019, n. 19190) e l’esigenza di una valutazione approfondita sulla questione dell’emendabilità della dichiarazione volta a conseguire il suddetto beneficio fiscale e sui
Corte di Cassazione sent. N. 2777/2016
Corte di Cassazione sent. N. 2777/2016)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
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Testo completo

e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19930/2021 del ruolo generale, proposto DA M RIDHA Y OUSUF (codice fiscale MRD YSF 83R15 Z249 A), nato a Shariaptur (Bangladesh) il 15 ottobre 1983 e residente a Falconara Marittima (AN), alla Via Flaminia, n. 540; C ANDIANI F RANCESCO (codice fiscale CND FNC 55E07 L736 M), nato a Venezia il 7 maggio 1955 ed ivi residente alla Via Cannareggio, n. 2384, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’avv. Umberto Santi (codice fiscale SNT MRT 61P04 G478 R), del Foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Flaminia Vecchia, n. 670, presso lo studio dell’avv.

Maria Chiara Morabito; - RICORRENTI – CONTRO REGISTRO – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – EMENDABILITÀ DICHIARAZIONE l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 95/6/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 14 gennaio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 22 giugno 2023.

RILEVATO CHE :

1. con rogito del notaio Francesco Candiani del 20 marzo 2018 Yousuf Mridha acquistava un immobile ubicato nel Comune di Venezia, in località Marghera, chiedendo di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per la prima casa, dichiarando che l'unità immobiliare acquistata risultava ubicata nel predetto Comune ove risiedeva; 1.1. con avviso di liquidazione notificato in data 13 giugno 2018 n. 18071017950 l'Agenzia delle Entrate revocava la suddetta agevolazione, contestando al contribuente che, al momento dell'atto, non aveva la residenza nel Comune ove era situato l'immobile acquistato e che non aveva nemmeno assunto l'impegno previsto a pena didecadenza di trasferire la residenza presso detto Comune nel termine stabilito da citato d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 1.2. con atto notarile integrativo del 14 giugno 2018 il contribuente, in rettifica della precedente dichiarazione resa nel contratto di compravendita, chiedeva la medesima agevolazione per l'acquisto della prima casa, dichiarando che l'immobile acquistato risultava ubicato nel comune ove svolgeva attività lavorativa, essendo alle dipendenze di una società con sede in Venezia;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dal contribuente e dal notaio, ritenendo: -con riferimento al contestato difetto di sottoscrizione dell’atto, di condividere «le argomentazioni dimesse dall'ufficio in prime cure», le quali «dimostrano la totale infondatezza dell'eccezione e la regolare sottoscrizione dell'atto»; -nel merito che « la scelta tra l'una o l'altra opzione agevolativa risulta essere dichiarazione di volontà e non di scienza e come tale non risulta modificabile né emendabile dopo l'emissione dell'atto impositivo come nel caso di specie», dovendosi «concordare sul fatto che la dichiarazione possa essere rettificata dal contribuente, ma è necessario che la rettifica avvenga prima della notifica dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria perché diversamente “ciò sarebbe preclusivo della facoltà dell'amministrazione procedente di sottoporre a verifica alla consistenza effettiva” (cfr.

Corte di Cassazione sent. N. 2777/2016)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. con ricorso notificato il 14 luglio 2021 Yousuf Mridha e Francesco Candiani proponevano ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con la memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ. depositata il 9 giugno 2023;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30 settembre 2021. CONSIDERATO CHE :

1. con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione della Nota II-bis della tariffa - parte prima – allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di emendabilità della dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione circa il luogo di residenza o di attività lavorativa hanno natura di dichiarazione di scienza e non di volontà e, come tale, risulterebbe sempre emendabile, anche in sede di giudizio, qualora essa non sia corrispondente alla realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione dei redditi (riconosciuta, con orientamento costante sin dal 2002, come ritrattabile e rettificabile) e come dovrebbe ritenersi sulla base dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e sullascorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con il principio della capacità contributiva; 1.2. per tale via, i ricorrenti hanno ritenuto sussistere i requisiti per il godimento dell'agevolazione in questione poiché con atto integrativo e comunque in sede contenziosa il contribuente aveva emendato un aspetto di fatto chiaramente riconoscibile, indicando che lavorava nel Comune di Venezia, circostanza che costituiva dato peraltro noto all'Agenzia sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;

2. con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato, «in via pregiudiziale» (v. pagina n. 23 del ricorso),ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo l’inesistenza e/o la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, stante l’illegittimità della delega di firma al funzionario, dr.ssa Maria Grazia Finotto, per non essere state esplicitate le ragioni della delega;

3. le questioni poste con i due motivi d’impugnazione consiglianola trattazione della causa in pubblica udienza, stante la loro valenza nomofilattica, tenuto conto della sussistenza di precedenti non univoci sul tema coinvolto nel secondo (ma pregiudiziale) motivo (v. Cass. 9 febbraio 2021, n. 3076; Cass. 18 giugno 2020, n. 11825; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013; Cass. 8 novembre 2019, n. 28850; Cass. 17 luglio 2019, n. 19190) e l’esigenza di una valutazione approfondita sulla questione dell’emendabilità della dichiarazione volta a conseguire il suddetto beneficio fiscale e sui