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Ordinanza — n. 22543/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished due to successful simplified payment plan notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22543/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's request for process termination based on a simplified payment plan. The taxpayer had successfully negotiated a payment schedule with Equitalia, which notified the tax authority of the agreement while the appeal remained pending. The Court accepted this request because the tax authority did not oppose the termination or the correspondence regarding the payment plan.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; When a taxpayer requests extinction of proceedings due to a simplified payment plan and the tax authority remains silent, the Court may declare the judgment extinguished.

Parole chiave

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simplified payment plan tax appeal extinction tax authority silence equitalia notification cassation procedure impugnazione di decisioni amministrative indagine per frode iva procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Vittorio Giordano, formulava istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, in conseguenza della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15795/2015 R.G. proposto da: ISOLA Domenico, con gli Avv.ti. Attilio Caroselli e, giusta atto di costituzione di nuovi difensori, Vittorio Giordano ed Andrea Merolle, presso lo studio dei quali ultimi a Roma, Via Aurora, n. 70, è elettivamente domiciliato –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 7619/39/2014, depositata il 16 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE La sentenza in epigrafe confermava quella con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva respinto l’impugnazione spiegata da ISOLA Domenico avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 17 dicembre 2009 con cui, conclusosi negativamente il sub-procedimento di accertamento con adesione, in applicazione dello studio di settore TD01U relativo all’attività di produzione di gelati e di pasticceria fresca, erano state determinate, per l’anno d’imposta 2004, maggiori IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA ed irrogate le conseguenti sanzioni.

L’Isola proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. L’Isola, con memoria datata 10 maggio 2022 dell’Avv. Vittorio Giordano, formulava istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, in conseguenza della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016, delle pretese tributarie sul fondamento delle quali “medio tempore” l’agente per la riscossione Equitalia Sud S.p.A. aveva notificato le cartelle di pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000.

All’udienza del 10 giugno 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alle parti di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definiz ione agevolata, con specifico riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell’avvisodi accertamento impugnato nel presente giudizio. L’Isola, con memoria datata 10 maggio 2023dell’Avv. Vittorio Giordano, in vista dell’odierna udienza, reitera istanza di estinzione del processocon correlativo deposito di documenti. CONSIDERATO CHE Dalle istanze di estinzione del giudizio datat e 10 maggio 2022 e 10 maggio 2023 a firma dell’Avv.

Vittorio Giordano emerge che, nelle more del giudizio, l’allora Agente per la Riscossione Equitalia Sud S.p.A. aveva notificato al ricorrente le cartelledi pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000, con cui aveva domandato le somme dovute, sulla base dell’avviso di accertamento n. RC2010100356/2009, a seguito della pronuncia sfavorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone. In allegato, segnatamente, a lla prima istanza (sub n. 1), figurano stralci di tali cartelle: in particolare, dalla prima (p. 2 di 12), risulta la menzione sia dell’avviso che della sentenza della CTP; figurano altresì (sub nn. 2, 3 e 4) l’istanza di adesione alla definizione agevolata con richiesta di reteizzazione, il provvedimento ammissivo ed i cinque bollettini di versamento delle rate in favore dell’agente della riscossione.

Quanto precede, in ragione del tempo ormai trascorso dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria anche all’Agenzia delle entrate, senza che la medesima (costituita, seppur senza assumere difese) abbia opposto alcunché né in generale all’istanza di estinzione né in particolare alla corrispondenza delle somme riportate nelle cartelle con il credito scaturito dall’avviso oggetto del presente giudizio ed al pagamento delle rate in conseguenza dell’ammissione alla definizione agevolata, consente di accogliere l’istanza medesima e, pertanto, di dichiarare estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara e