Italian Court suspends tax appeal due to new simplified procedure law effective from July 2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal regarding a 2004 income tax assessment. Although the lower court had rejected the taxpayer's challenge, the Supreme Court applied a new legislative provision to pause the proceedings. Consequently, the case was remitted to the original tribunal for a new hearing under the updated simplified procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; The Court suspends tax litigation proceedings when the new simplified procedure law becomes effective, thereby deferring the final resolution to the new procedural framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 23176 - 2015, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro ROBERTO AGNELLINI (C.F. GNLRRT52P15B157B), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI DAVIDE DRUDA (davide.druda@ordineavvocatipadova.it) e STEFANO COEN (stefanocoen@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA DI PRISCILLA, n. 4; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 727/2015 della COMMISSIONE TRIBUTAR IA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il 02/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a ROBERTO AGNELLINI un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per maggior reddito di impresa ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia che, con sentenza n. 71/16/11, accolse parzialmente il ricorso; che, tanto ROBERTO AGNELLINI ,quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 727/2015, depositata il 02/03/2015 rigettò entrambi i gravami; che avverso tale decisione tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto ROBERTO AGNELLINI hanno proposto ricorso per cassazione, entrambi affidat i a tre motivi;
Rilevato, in via del tutto preliminare, che essendo in presenza di due ricorsi, entrambi proposti in via principale avverso la medesima sentenza, il secondo degli stessi (e, cioè, quello proposto dall’ AGNELLINI ) va qualificato in termini di ricorso incidentale: ed infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale per cui , ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto – come nella specie - con atto a sé stante, in ricorso incidentale.
Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre èincidentale quello depositato per secondo (Cass., Sez. 1, 4.12.2014,n. 25662 , Rv. 633719-01); Rilevato che la difesa di ROBERTO AGNELLINI ha depositato telematicamente (in data 8.6.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va dunque sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia nuovo ruolo. Così deciso