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Ordinanza Interlocutoria — n. 22491/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal on public hearing due to missing statutory prerequisites for summary ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22491/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered the case to be remanded for public hearing rather than issuing a summary decision. The tax agency challenged a regional tribunal's refusal to impose sanctions for exceeding credit compensation limits, arguing no legal provision authorized such penalties. The court declined to rule immediately because the procedural conditions required for a summary judgment were not met, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 5, cod. proc. civ.; When statutory prerequisites for a summary ruling are absent, the court must order the case to be heard in public session.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Summary Ruling Prerequisites Public Hearing Requirement Tax Sanction Appeal Remand for Public Trial sanzioni pecuniarie restituzione dei sussidi statali programma di clemenza in materia di cartelli

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 5, cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12653 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Cantine Due Palme Soc. coop. a r.l.; - intimata - Oggetto: compensazione e rimborsi –limite massimo -sanzione - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Bari, n. 2740/24/2016, depositata in data16 novembre 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di Cantine Due Palme Soc. coop. a r.l. un atto di contestazione delle sanzioni per avere, negli anni 2009, 2010 e 2011, effettuato compensazioni e ottenuto rimborsi in misura superiore al limite massimo previsto per legge; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; in particolare, il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per l’anno 2010 e ridotto le sanzioni al 10% per gli anni 2009 e 2011; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Bari, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che nessuna previsione normativa sanzionasse l o sforamento del limite massimo di crediti compensabili o da richiedere a rimborso; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato chesussistono i presupposti per la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma quinto, cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte:dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.