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Ordinanza — n. 22480/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to administrative self-termination extinguishing the dispute subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22480/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the Regional Tax Office had already terminated the dispute via administrative self-termination. The agency challenged a lower court ruling that upheld tax assessments for years 2013, arguing violations of res judicata and tax code provisions. The court dismissed the appeal as unnecessary since the underlying matter was extinguished by the administration's own action.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: When the administrative authority terminates a dispute through self-termination, the court must declare the judgment extinguished for lack of subject matter, rendering further cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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administrative self-termination cessazione materia contendere res judicata tax tax assessment annulment cassation inadmissibility rettifica delle detrazioni restituzione dell'imposta riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31.12.1992 n. 546
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2423, comma 2 cod. civ.
Art. 2426, n. 8 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 20, comma 4 e 5 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 87
Art. 101, comma 5 d.P.R. 917/1986
917, ma in base all’art. 101, comma quinto, TUIR.
Art. 106, comma 3 e 5 d.P.R. 917/1986
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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C.t.p. di Torino n. 189/04/2020
C.t.r. del Piemonte n. 107/30/2013
C.t.r. del Piemonte n. 278/01/2017
C.t.r. del Piemonte n. 05/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16479/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro BANCA IFIS S.P.A. (quale incorporante Ifis Leasing S.p.a. - già GE Capital Servizi Finanziari S.p.a.- in qualità di con s olidata, nonché quale incorporante I nterbanca S.p.a. - già GE Capital Interbanca S.p.a., in qualità di consolidante), rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Trinchera ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio SCGT sito in Piazza Adriana, n. 15.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 05/2022, depositata in data 4 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Avv. Acc. Ires 2013 1. In data 13 ottobre 2009, la Guardia di finanza, nucleo di polizia tributaria di Cuneo, redigeva il P.V.C. con il quale si concludeva la verifica fiscale condotta nei confronti della Ge Capital Servizi Finanziari s.p.a. ai fini IVA, Imposte dirette e altri tributi in relazione al periodo d’imposta 2007 (poi estesa anche agli anni 2004, 2005, 2006).

Il principale rilievo consisteva nella presunta irregolarità circa il trattamento fiscale che la società contribuente aveva riservato alla c.d. svalutazione a zero di taluni crediti (valore del credito, mediante rettifiche, integralmente abbattuto ed imputato a conto economico); secondo i verificatori, la deducibilità fiscale delle rettifiche di valore operate dalla società, a mezzo delle quali era stato integralmente abbattuto il valore dei crediti sopra menzionati, diversamente dalle altre rettifiche di valore su crediti, doveva essere vagliata non già alla luce dell'articolo 106, comma terzo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma in base all’art. 101, comma quinto, TUIR.

Malgrado la memoria presentata dalla società contribuente all'amministrazione finanziaria in data 11 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate, direzione regionale Piemonte (ufficio grandi contribuenti), emetteva distinti avvisi di accertamento, non solo per i periodi di imposta oggetto di verifica, ma anche per i successivi periodi d'imposta 2008, 2009, 2010. In relazione a tali avvisi di accertamento la società instaurava separati contenziosi, alcuni dei quali conclusisi con sentenze passate in giudicato declaratorie dell'annullamento integrale delle pretese erariali.

In data 4 aprile 2016 i verificatori, facendo seguito alle precedenti contestazioni, avviavano una nuova verifica fiscale in relazione ai periodi di imposta compresi tra il 2011 e il 2014. In data 21 dicembre 2018, la società contribuente riceveva notifica dell'avviso di accertamento n. TSB0E0100068, relativo ad IRES per il periodo d'imposta 2013, con cui, in sostanziale continuità con le contestazioni già formulate nei precedenti avvisi di accertamento, l'Ufficio contestava componenti negativi di reddito non deducibili e perdite su crediti.

2. Avverso tale avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 189/04/2020, accoglieva il ricorso della società contribuente, annullando l’atto impositivo.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Piemonte e si costituiva la contribuente con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 05/2022, depositata in data 4 gennaio 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in ordine all’asserita illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione della cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze C.t.r. Piemonte n. 107/30/13 e n. 278/01/2017 emesse per i pp.ii. 2005 e 2006» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostenuto l’illegittimità del recupero in questione, poiché gli avvisi di accertamento emessi con riferimento ai precedenti anni d’imposta 2005 e 2006 sono stati definitivamente annullati dalla C.t.r.

Piemonte con le sentenze n. 107/30/13 e n. 278/01/2017, passate in giudicato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 (omissione totale di motivazione), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 1.3.Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, comma secondo, 2426, n. 8 e 2697 cod. civ.; 20, comma quarto e quinto, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; 101, comma quinto e 106, comma terzo e quinto, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2426, n. 8 e 2697 cod. civ.; 20, comma quarto e quinto, d.lgs. n. 87 del 1992; 106, comma terzo e quinto e 101, comma quinto, d.P.R. n. 917 del 1986 (testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

2. Va premesso che, con istanza datata 9 giugno 2023, sia l’Agenzia delle Entrate, a mezzo della difesa erariale, che la contribuente hanno fatto presente che la direzione regionale del Piemonte -ufficio grandi contribuenti - ha comunicato la definizione totale mediante autotutela della lite concernente l'atto di accertamento n. TSB0E0100068/2018 , divenendo, quest’ultimo, privo di effetti con conseguente non debenza delle somme. Instavano quindi entramb e per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

3. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzio