Italian Court corrects a judgment's material error regarding attorney fee allocation to the defending lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted an application to correct a material error in its own prior ruling. The appellant argued that the previous order failed to allocate litigation costs to him as the appointed defender, contrary to his request. The court ruled that since no separate appeal for material error was filed, it could exercise its power to correct the omission d'ufficio, thereby adding the necessary clause to the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis cod. proc. civ.; Art. 93 cod. proc. civ.: The court may correct material errors in its own judgments ex officio when no separate appeal is filed, ensuring the allocation of costs to the appointed defender as originally requested.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3285-2023, proposto da: GIUSEPPE ANTONUCCIO (C.F. NTNGPP77E10C351C), quale difensore costituito per NISSAMBIENTE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE nel procedimento iscritto al n. 29389-2021 R.G., rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - nonché contro NISSAMBIENTE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - per la correzione dell’ordinanza n. 3045/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 01/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che GIUSEPPE ANTONUCCIO , nella qualità di dif ensore costituito per la NISSAMBIENTE S . C . A . R . L . ha proposto un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 3045/2023, pubblicata l’1.2.2023, con cui, rigettato il ricorso proposto dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quest’ultima è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese di legittimità in favore della NISSAMBIENTE ; che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che, dagli atti di causa, emerge che l’ ANTONUCCIO aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.; che in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, essendo stata piuttosto avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca, tanto in motivazione, quanto in dispositivo (come puntualmente osservato nell’istanza di correzione in esame), della statuizione sulla distrazione: pronuncia, questa, che risulta esserestata, invero, domandata, nel corso del definito giudizio di legittimità, col controricorso per cassazione e ribadita nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 3045/2023 dell’1.2.2023, disponendo che, rispettivamente dopo le parole “che si liquidano come da dispositivo” (cfr. p. 5, penultimo cpv. della motivazione) e “ed agli accessori di legge” (cfr. p. 6, secondo rigo, del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’ AVV . GIUSEPPE ANTONUCCIO , dichiaratosene anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.”. Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sul