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Ordinanza — n. 22432/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects customs broker's joint liability for import VAT, aligning with recent EU Court of Justice ruling excluding VAT from customs duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22432/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission ruling that excluded the customs broker's joint liability for unpaid import VAT. The agency argued for joint responsibility based on prior case law, while the broker contended that only the importer should pay. The court rejected the agency's position by citing a recent European Court of Justice decision clarifying that import VAT is not part of customs duties, thereby removing the legal basis for the broker's liability under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 77, § 3 CDU; Art. 5 CDU: The Court holds that import VAT does not constitute customs duties under EU law, and therefore, in the absence of specific national provisions, the indirect customs representative is not jointly liable for its non-payment.

Parole chiave

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import VAT liability customs broker responsibility joint and several liability EU customs code indirect representative customs duties definition Cassation appeal regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 77, § 3 CDU
s.r.l., punti 43 - 49 ), secondo la quale l’art. 77, § 3, CDU, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, del rappresentante indiretto dell’importatore, si riferisce unicamente all’obbligazione doganale (definita dall’art.
Art. 5, point 18 CDU
Art. 5, point 20 CDU
Regulation (EU) No 952/2013
Art. 2, comma 1, D.L. n. 746/1983
sia quello incidentale prop osto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) , confermando l’esclusione della responsabilità solidale dello spedizioniere in ordine al pagamento dell’IVA all’importazione, in quanto la predetta imposta non era un diritto di confine, tanto che l’art. 2, comma 1, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11029 del 27/04/2021
Cass. n. 31611 del 04/12/2019
Cass. n. 31611 del 04/12/2019; Cass.
Cass. n. 9455 del 18/04/2018
31611 del 04/12/2019; Cass. n. 9455 del 18/04/2018; Cass.
Cass. n. 19749 del 19/09/2014
9455 del 18/04/2018; Cass. n. 19749 del 19/09/2014; Cass.
Cass. n. 7720 del 27/03/2013
19749 del 19/09/2014; Cass. n. 7720 del 27/03/2013); - tale principio, che si fondava su una interpretazione coordinata e sistematica del diritto unionale e del diritto interno, è stato messo in discussione recentemente dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 12/05/2022, C-714/20, U.I.
C-714/20, U.I. s.r.l.
7720 del 27/03/2013); - tale principio, che si fondava su una interpretazione coordinata e sistematica del diritto unionale e del diritto interno, è stato messo in discussione recentemente dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 12/05/2022, C-714/20, U.I. s.r.l., punti 43 - 49 ), secondo la quale l’art.
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 37140/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro CAD D C Spedizioni s.r.l., rappresentata e difesa da gli avvocat i Giuseppa Maria Teresa Lamicela, Giuseppe Francesco Lovetere e Marialucrezia Turco, elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultima in Roma, via Barberini n. 47 , giusta procura speciale a marginedel controricorso;

–controricorrente – e nei confronti di Datamatic s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 2722/ 07 / 20 1 9 , depositata il 25.06.201 9. Oggetto: Tributi–IVA all’importazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Varese accoglieva i l ricors o propost o da l CAD D C Spedizioni s.r.l. contro l’avviso di rettifica dell’ accertamento , emesso dalla Dogana di Malpensa , a seguito del verbale di revisione dell’accertamento doganale dell’8.07.2014, con il quale era stata contestata l’utilizzabilità del sistema di “reverse charge”, in relazione alle importazione da Hong Kong , effettuate nel 2013 , di telefoni cellulari di ori gine cinese e lo spedizioniere (CAD) è stato ritenuto responsabile, in solido con l’importatore, Datamatic s.p.a., del pagamento dell’IVA non versata e della sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; - con la medesima sentenza il primo giu dice rigettava il ricorso proposto dall’importatore Datamatic s.p.a.; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava sia l’appello principale proposto dalla Datamatic s.p.a. sia quello incidentale prop osto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) , confermando l’esclusione della responsabilità solidale dello spedizioniere in ordine al pagamento dell’IVA all’importazione, in quanto la predetta imposta non era un diritto di confine, tanto che l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 746 del 1983, convertito con modificazioni nella l. n. 17 del 1984, prevede che dell’omesso pagamento dell’IVA, a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, rispondono solo i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d’intento e non anche lo spedizioniere doganale che l’ha presentata, tenuto solo a verificare la corrispondenza fra detta dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata, risultante dalla documentazione fornita dall’importatore, non essendo tenuto, in ordine ad un tributo interno, ad esercitare controlli ulteriori rispetto a quello meramente documentale; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; - l a CAD D C Spedizioni s.r.l. resisteva con controricorso , mentre la Datamatic s.p.a. rimaneva intimata.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione degli artt. 34 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 201, comma 3, del Reg. CEE n. 2913 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del rappresentante indiretto dell’importatore in ordine alla maggiore IVA dovuta all’importazione, trattandosi di obbligazione sor ta contestualmente all’importazione; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 746 del 1983, conv. con modif., nella l. n. 17 del 1984,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR equiparato la mera importazione di merce alla cessione all’esportazione, effettuate nei confronti dell’esportatore abituale; - entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi, e sono infondati; - secondo la sentenza impugnata, il rappresentante i ndiretto non è responsabile del mancato pagamento dell’IVA e delle corrispondenti sanzioni, in quanto l’IVA all’importazione non è annoverabile tra i cd. diritti di confine; - secondo l’orientamento mantenuto costante d a questa Corte in questi anni, l’IVA all’importazione non pote va essere inclusa fra i diritti di confine, ma andava pur sempre ricompresa tra gli oneri doganali e, quindi, il rappresentante indiretto doveva rispondere solidalmente del suo pagamento, unitamente all’importatore(Cass. n. 11029 del 27/04/2021;

Cass. n. 31611 del 04/12/2019; Cass. n. 9455 del 18/04/2018; Cass. n. 19749 del 19/09/2014; Cass. n. 7720 del 27/03/2013); - tale principio, che si fondava su una interpretazione coordinata e sistematica del diritto unionale e del diritto interno, è stato messo in discussione recentemente dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 12/05/2022, C-714/20, U.I. s.r.l., punti 43 - 49 ), secondo la quale l’art. 77, § 3, CDU, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, del rappresentante indiretto dell’importatore, si riferisce unicamente all’obbligazione doganale (definita dall’art. 5, punto 18, del CDU, “l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore”) e non anche all’IVA all’importazione, che non fa parte dei dazi all’importazione, come definiti dall’art. 5, punto 20, del CDU e, cioè, i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci; - l’interpr etazione fino ad oggi sostenuta da questa Corte si pone in contrasto con la suindicata decisione della Corte di giustizia in quanto, una volta venuto meno il richiamo all’art. 77, § 3, CDU (già art. 201, § 3, CDC), nell’ordinamento interno non esiste una disposizione che indichi, in maniera chiara e precisa, che il rappresentante indiretto in dogana debba rispondere anche dell’IVA all’importazione; - qu esta Corte , dunque, in linea con la richiamata giurisprudenza unionale, ha conseguentemente affermato che “l’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”(Cass. n. 23526 del 27/07/2022); - secondo quest’ultima pronuncia , cui questo C ollegio intende dare continuità, non è rinvenibile, quindi, nell’ordinamento nazionale, una norma che preveda espressamente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, non potendosi considerare tali né le disposizioni di cui a gli artt. 34 e 38 del TULD , in quanto l’IVA all’importazione, per le ragioni prima esposte, non fa parte dell’obbligazione doganale, né quelle previste dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1990 o dagli artt. 1 e 70, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, che individuano unicamente le modalità di riscossione e non anche i soggetti responsabili del pagamento, e neppure l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 746 del 1983, conv. con modif. nella l. n. 17 del 1984, che riguarda l’omessa o falsa dichiarazione di intenti in caso di cessione ad esportatore abituale ed è, quindi, inapplicabile alla fattispecie, non coinvolgendo, in ogni caso, specificamente, il rappresentante indiretto dell’importatore; -il ricorso va, dunque, rigettato; - sussistono giusti motivi, in considerazione del recente mutamento della giurisprudenza in materia, per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e co