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Ordinanza — n. 22406/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of clarity, specificity, and reference to the contested decision under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22406/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a severe lack of clarity and specificity required by Article 366 of the Civil Procedure Code. The appellant submitted a 396-page document that failed to identify the specific administrative decision being challenged or articulate precise legal grounds for its violation. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for the Supreme Court to exercise its jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The cassation appeal must be concise and specific, clearly identifying the contested decision and the specific legal grounds for its violation to allow the Supreme Court to perform its control of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility clarity and specificity requirement Article 366 Civil Procedure Code lack of reference to decision procedural vices of appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 cod. proc. civ.
La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
articolo 366 cod. proc. civ
il ricorso per cassazione è inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ.
art. 360 c.p
art. 24 Cost
art. 366 c.p
La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11603/18
Cass. n. 9570/17
Cass. n. 22499 del 19/10/2006
Cass. n. 15952 del 17/07/2007
22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22460/2016 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MORONI ALESSANDRA (MRNLSN67H50L117J) -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 240/2016 depositata il11/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. l’avv. Alessandra Moroni ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da essa ricorrente avverso la decisione di primo grado reiettiva degli originari ricorsi contro inviti al provvedimento del contributo unificato emessi dalla segreteria della commissione tributaria provinciale di Firenze in relazione a vari contenziosi;

2. a motivo della dichiarazione di inammissibilità la commissione tributaria regionale osservava che il ricorso era stato notificato a mezzo Pec “prima che questo sistema di notifica divenisse operativo” e che l’atto di appello consisteva in un “corposo documento di centinaia di pagine in cui non è dato cogliere un dato logico argomentativo che individuai il provvedimento impugnato e lo critichi e ne chieda la modifica”:

3. il Ministero dell’ Economia e Finanze resiste con controricorso; considerato che:

1. il ricorso per cassazione è inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. 1.1. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n.

3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20).

La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19).

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013); v. anche, nei confronti della stessa odierna ricorrente ed in materia tributaria:

Cass.nn. 35342/22, 16262/22 e 29030/17. 1.2 Nel caso concreto si è di fronte ad un ricorso eccezionalmente prolisso -articolato in 396 pagine a fronte della semplicità della questione affrontata nella sentenza impugnata, la cui motivazione consta di una sola pagina-, che, da un lato, spazia discorsivamente per l’universo giuridico riproducendo libere considerazioni attinenti alla nozione atto amministrativo, alla nullità degli atti amministrativi, alla soggezione del giudice soltanto alla legge, alla illegittimità costituzionale di una pluralità di leggi richiamate senza che di esse sia individuato né individuabile la correlazione con la fattispecie concreta –tra le tante leggi citate come incostituzionali:

“l’intera legge 8 marzo 1999, n. 50”, legge delega nei preamboli di tutti e tre i T.U. del 30 maggio 2002 sulle spese di giustizia”; la legge 340 del 2000; la legge 15 marzo 1997, n.59; il dpr 131 del 1986; la legge 311 del 2004; la legge 265 del 1999-, alle competenze del Capo dello Stato, al rapporto tra poteri dello Stato, al procedimento storico di formazione della Carta Costituzionale e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), alla gerarchia delle fonti, al diritto di proprietà– e dall’altro lato completamente privo dell’essenziale, cioè della concisa ricostruzione dei fatti di causa e della formulazione di specifici motivi di cassazione ex art.360 cod.proc.civ. 1.3.

Il ricorso è genericamente mirato a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata. Le dissertazioni e le opinioni contenute nel ricorso sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Manca completamente il riferimento al decisum impugnato. Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre). 1.4.

Definitiva conferma di quanto si è evidenziato si ha nella mancanza delle conclusioni prese dalla ricorrente;

2. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

la Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 500,00, oltre spese prenotate a debito. Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma d