Italian tax court dismisses appeal and orders case extinction due to voluntary withdrawal by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding unreported collectibles. The taxpayer voluntarily withdrew the lawsuit via a unilateral declaration of extinction, which the court accepted as valid. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 380-bis 1 c.p.c.: A unilateral declaration of extinction filed by the taxpayer prior to the hearing effectively terminates the proceedings, provided it is properly notified and supported by necessary documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4186 /2016 R.G. proposto da LEONCELLIDAVIDE, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Papaleo, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ; –ricorrente – contro Oggetto: condonoex d.l. AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia,n. 3202 /22/2015 depositata il 9 luglio 2015, non notificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia,veniva rigettato l’appello proposto da Davide Leoncelli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n. 65/2/2013la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente avente adoggetto l’avviso di accer tamento per II.DD. IVA e Addizionali 2007 pervendita on line di materiale da collezione, non dichiarata e oggetto diripresa ad imposizione derivante da processo verbale di constata- zione. 2.In particolare, tra l’altro, il contribuente contestava la ricondu cibilità alperiodo di imposta di parte delle operazioni economiche contestate, afronte della definizione delle contestazioni relative agli anni 2005 e 2006in sede di accertamento con adesione.
Sia il giudice di prime cureche il giudice di appello confe rmavano integralmente le riprese oggettodell’atto impositivo impugnato. 3.Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso pertre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate depositando me- moria di mera costituzione ai fini dell’event uale partecipazione all’udienzadi discussione. Il contribuente ha quindi anche depositato istanzadi estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex art.6del d.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016 e memoria illustrativaex art.38 0 bis 1 cod. proc. civ. .
Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il con- tribuenteha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cessoper cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l.193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativaattestazione di deposito e di pagamento di importi.
5. La presente controversia, in cui è parte l’ Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamento di quanto dovuto, né l’Agenzia non ha preso posizione sul fattosopravvenuto. 6.In ogni caso, la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilaterale e re cet- tizio,è correttamente corredata da idonea procura conferente i neces- saripoteri a ll ’ avvocatodifensore ed è stata notificata alla controparte, comesi evince dalla documentazione depositata a corredo dell ’ istanza. La rinuncia spiega pertanto effetto su l processo determinandone senz ’ altrol ’ estinzione.
7. Nessuna statuizione quanto al le spese attesa la mancata formale costit