Italian tax court remands case due to mandatory recusal of a judge member of the collegial panel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione remanded the case to a new role because a judge member was legally recused from deciding on the appeal. The original appeal by Sanybelgium Holding against the Agenzia delle Entrate's refusal of VAT reimbursement was pending before a collegial panel. The court ordered the remand solely due to the mandatory recusal of one judge who had previously submitted an instance to the same panel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 bis.2 d.P.R. n. 633/1972; Art. 104 c.p.c.: When a member of a collegial panel is subject to mandatory recusal for having previously submitted an instance to the same panel, the decision must be remanded to a new role to ensure impartiality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2072 /2016 R.G. proposto da AGENZIADELLE EN TRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro SANYBELGIUM HOLDING S.A., in persona del liquidatore legal e rap- presentantep.t.; Oggetto:rimborso ex art.38bis.2 d.P.R. n.633/1972 –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n.746 /6/2015 depositata il 20 luglio2015, non notificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza cam erale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara, veniva accolto l’appello proposto dalla società SANYBELGIUM HOLDING S.A. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Pescara n.20/3/2012 la quale aveva rigettato ilricorso introduttivo della contribuente avente ad oggetto il diniego dirimborso IVA di un credito di imposta. 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che i n data 2.3.2010 la società SANYBELGIUM HOLDING S.A. presentava al Centro Operativo di Pe- scara,ai sensi dell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rim- borsodell'Iva pagata in Italia, pari ad € 15.384,78.
In esit o a ll'esame delladocumentazione fornita dalla società, l’Agenzia in data 29.6.2010 emettevaprovvedimento di diniego motivato sulla base del fatto che l’IVAassolta in dogana, in seguito ad importazione definitiva di merce provenienteda paese extracomunitario, non poteva essere rimborsata secondole modalità previste dall’art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72. 3.Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso,che veniva respinto dal g iudice di prime cure. Il giudice d’ap- pelloaccoglieva il gravame, in applicazione del principio di neutralità dell’impostaarmonizzata. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per seimotivi, mentre la società non ha svolto difese.
Consideratoche: 5.La causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per impedimento di un componentedel collegio , incompatibile con la decisione sull’impugna- zionedella sentenza d’appello in quanto soggetto ad astensione obbli- gatoria,per la decisione sull’is tanza dal medesimo presentata; P.Q