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Ordinanza — n. 22312/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished by taxpayer's formal request for simplified settlement under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22312/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax litigation extinguished following the taxpayers' formal request for a simplified settlement under the relevant decree. Although the lower courts had previously ruled on tax assessments regarding black income and deductible costs, the parties subsequently agreed to resolve the matter through a streamlined procedure. The court granted this request because the tax authority formally accepted the taxpayers' offer to pay the owed amounts and withdraw the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 380bis c.p.c.: When a taxpayer requests and the tax authority consents to a simplified settlement involving payment of the debt, the judicial process is extinguished by renunciation.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure tax authority renunciation debt payment agreement judicial process termination taxpayer formal request simplified tax resolution sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 193 del 2016 convertito in l. n. 225 del 2016
Art. 380bis c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12491 /201 3 R.G. proposto da NARDIADOLFO C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., NARDIADOLFO, NARDI LUCA, NARDI MAURIZIO, NARDI VINCENZO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio in Roma, corso Vittorio EmanueleII, n.287; –ricorrenti – Oggetto: condonoex d.l. contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.56/21/2013 depositata il 12 marzo 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regional e del Lazio, ve- niva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e respinto l’appelloincidentale proposto dalla società Nardi Adolfo C. S.n.c. e dai soci Nardi Adolfo, Luca, Maurizio, Vincenzo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 350/7/2011 , la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti aventiad oggetto cinque avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, IVA eAddizionali 2005 e la conseguente cartella di pagamento emessa per riscossioneprovvisoria. 2.A seguito di verifica fiscale a carico della società venivano accertati ricavi in nero ai fini IVA e IRAP nel contesto di versamenti bancari e prelevamentinon giustificati, oltre a costi indeducibili; da ciò discen- devanole riprese per IRPEF nei confront i dei soci, per reddito di par- tecipazione corrispondente alle rispettive quote.

Il giudice di prime cureriduceva i maggiori ricavi così determinati, non condividendo l’ac- certamentodell’Agenzia nella parte in cui riconosceva giustificati solo i pagamenti dei clienti effettuati tramite POS. Il giudice d’appello ri- formavala sentenza di primo grado in relazione ai versamenti di Euro 238.565,00ritenuti giustificati dalla CTP, confermando la decisione di primogrado nel resto. 3.Avverso la sentenza hanno propo sto ricorso i contribuenti con dieci motivi,cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate depositando memoria di mera costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

I contribuenti hanno quindi anche depositato istanza di estinzionedel giudizio a seguito di definizione agevolata ex art.6 del d.l.193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016 e, da ultimo, l’Agenzia ha preso posizione sul fatto sopravvenuto con propria memoria ex art.380bis 1 cod. proc. civ. Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, i con- tribuentihanno formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processoper cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 deld.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 d el 2016, con documenta- zionea corredo , offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agen- ziae relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.

5. La presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della pr evisione normativa da ultimo citata, previo pa- gamentodi quanto dovuto, e l’Agenzia ha infine anche preso posizione sulfatto sopravvenuto confermando l’intervenuta definizione agevolata dellalite e aderendo all’istanza di estinzione per rinunzia. 6.Dev’essere quindi senz’altro dichiarata l’estinzione del processo per intervenutarinunzia, con spese compensat