Ordinanza Interlocutoria — n. 22293/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAp. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: C.A.B.A. S.N.C. DI PALUMBO GIUSEPPE CO., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANDREA DI LIETO (avvandreadilieto@pec.ordineforense.salerno.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PELAGIO I, n. 10, presso la DOTT.SSA SANTINA MURANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 22293/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/ 2019 , rigettò il ricorso; che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO .propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.
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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: C.A.B.A. S.N.C. DI PALUMBO GIUSEPPE CO., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANDREA DI LIETO (avvandreadilieto@pec.ordineforense.salerno.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PELAGIO I, n. 10, presso la DOTT.SSA SANTINA MURANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/ 2019 , rigettò il ricorso; che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO .propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.
T.U.A.) “prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale…sono infatti escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente”; che avverso tale decisione la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; che, con ordinanza interlocutoria del 3.2.2023, n. 3406, resa all’esito della originaria adunanza camerale del 14.12.2022, questa Corte ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 28733-2021 r.g.) con quelli anteriormente iscritti ai nn. 28667-2021 e 4664-2021 r.g.; che all’odierna udienza, tuttavia, è stato fissato per la trattazione congiunta al presente procedimento unicamente quello anteriormente iscritto al n. 4664-2021 r.g. e non anche quello iscritto al n. 28667- 2021 r.g. (in relazione al quale questa stessa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23.1.2023, n. 1922, aveva disposto rinvio a nuovo ruolo, mancando l’evidenzia decisoria per la definizione del giudizio innanzi all’allora sesta sezione civile, sottosezione tributaria); che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare dunque opportuno rinviare nuovamente il presente fascicolo a nuovo ruolo, per trattazione congiunta anche con il procedimento anteriormente iscritto al n. 28667/2021 R.G.;
P.Q.M.
La Corte rinvia causaa nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 287