Ordinanza — n. 22282/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21614-2015, proposto da: ROSSELLA SANTANGELO, nella qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE OFFICE CENTER DI SANTANGELO ROSSELLA, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANDREA BELLI (belli@pec.studiolegalebelli.com) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA MUGGIA, n. 33; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 619/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22282/2023 — snciv · Corte di Cassazione: voglia adottare i diversi provvedimenti del caso, in ogni caso con compensazione delle spese di lite”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata l’8.4.2023), l’atto di rinunzia allegato (n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21614-2015, proposto da: ROSSELLA SANTANGELO, nella qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE OFFICE CENTER DI SANTANGELO ROSSELLA, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANDREA BELLI (belli@pec.studiolegalebelli.com) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA MUGGIA, n. 33; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 619/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a ROSSELLA SANTANGELO , nella qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE OFFICE CENTER DI SANTANGELO ROSSELLA , un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2004; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che,con sentenza n. 349/36/13, rigettò il ricorso; che ROSSELLA SANTANGELO , nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 619/09/2015, depositata il 04/02/2015 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) spettasse alla contribuente dimostrare l’estraneità all’attività di impresa delle movimentazioni sui conti correnti bancari intestati alle persone fisiche collegate con la OFFICE CENTER e (b) non vi fosse prova dei costi “di cui la contribuente pretende la decurtazione rispetto ai maggiori ricavi accertati”; che avverso tale decisione ROSSELLA SANTANGELO , nella qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE OFFICE CENTER DI SANTANGELO ROSSELLA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;
Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 13.6.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “non [avere] più interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto con il ricorso principale e chiede che la Ecc.ma Corte adita, dato atto dell’ integrale pagamento del debito rateizzato, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero in subordine, dato atto della rinuncia spiegata (all.
11) e notificata in data odierna (all.12 – all.
13) voglia adottare i diversi provvedimenti del caso, in ogni caso con compensazione delle spese di lite”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata l’8.4.2023), l’atto di rinunzia allegato (n.
11) alla memoria della ricorrente avrebbe dovuto essere comunicato alla AGENZIA DELLE ENTRATE a cura della Cancelleria; che l’atto di rinunzia in questione è stato, tuttavia, notificato all’ AGENZIA a cura della difesa di parte ricorrente, così consentendo di ritenere comunque raggiunto lo scopo di renderne edotta la difesa erariale e tanto attraverso un procedimento (quello notificatorio, per l’appunto) che garantisce certezza, non minore rispetto alla comunicazione da parte della Cancelleria, in ordine all’avvenuta consegna ed alla precisa individuazione del destinatario ( arg. da Cass.,Sez. 2, 6.7.2022, n. 21439, Rv. 665174-01); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce, dunque, l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del pres