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Sentenza — n. 22279/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax loss carryforward limits apply only to future carryovers, not same-year compensation in consolidated groups.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22279/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tribunal decision that annulled a tax assessment notice. The taxpayer argued that loss carryforward limits did not apply because losses were used to offset income within the same tax year rather than carried forward. The Court ruled that these limits apply exclusively to losses carried forward to subsequent years, not to losses utilized for same-year compensation in a consolidated group.

Regesto Legislator

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Art. 84 comma 1 TUIR; In consolidated tax groups, loss carryforward limits apply only to losses carried forward to subsequent years, not to losses used for same-year compensation.

Parole chiave

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tax loss carryforward consolidated tax group same year compensation IRES tax regime loss limitation rules perdita finanziaria liquidazione aziendale a fini fiscali imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 84 comma 1 TUIR
Art. 118 comma 1 primo periodo TUIR
84, co.1, primo periodo, t.u.i.r., esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell’art. 118, co.
Art. 12 L. n. 904 del 1977
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dell’Emilia -Romagna rigettava l’appello proposto dal l’Agenzia delle e ntrate , evidenziando , in sintesi, che: - nel l’anno 2013 il Consorzio non aveva avuto alcun utile da detassareai sensi dell’art. 12 della l.
Art. 83 comma 1 TUIR
904 del 1977, avendo subito una perdita civile di euro 79.019.337,00 e una perdita fiscale di euro 4.250.709,00; -la disposizione di cui all’art. 83, comma 1 del TUIR (nella nuova formulazione introdotta dalla l.
L. n. 244 del 2007
art. 149 cod. proc. civ
1.1 O ccorre rammentare, infatti, che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso diricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4595 del 14.02.2023
1, primo periodo, t.u.i.r.» (Cass. n. 4595 del 14.02.2023).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30303/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro CCPL Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro società cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvo cati Emanuele Li Puma e Marco Ettorre, con domicilio eletto presso il loro studio (Gitti and Partners) in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, giusta procura speciale in calce al ricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 544 / 0 9 / 20 , depositata il 20 . 0 2 .20 20 . Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 23.02.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. Oggetto: Tributi Avvisodi accertamento 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci , con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA La CTP di Reggio Emilia accoglieva ilricorso propost o da lla società cooperativa Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro (in breve CCPL), annullando l’avviso di accertamento, con i l qual e era stat a recuperata a tassazione ai fini IRES del consolidato nazionale (al quale la contribuente aveva aderito, esercitando la relativa opzione, in qualità di consolidante), per l’anno d’imposta 2013, la perdit a riportatanella dichiarazione del consolidato, in violazione dell’art. 84, comma 1, TUIR, in quanto la perdita era inferiore al c.d. canestro degli utiliesenti.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dell’Emilia -Romagna rigettava l’appello proposto dal l’Agenzia delle e ntrate , evidenziando , in sintesi, che: - nel l’anno 2013 il Consorzio non aveva avuto alcun utile da detassareai sensi dell’art. 12 della l. n. 904 del 1977, avendo subito una perdita civile di euro 79.019.337,00 e una perdita fiscale di euro 4.250.709,00; -la disposizione di cui all’art. 83, comma 1 del TUIR (nella nuova formulazione introdotta dalla l. n. 244 del 2007, applicabile dall’anno di imposta 2007), che limita la rilevanza delle perdite fiscali nel periodo d’imposta in cui sono prodotte, si applica ai soggetti che beneficiano del regim e di esenzione dei redditi e , dunque, non era applicabile alla CCPL,mentre la limitazione prevista dall’art. 84 TUIR riguardasolo le perdite riportate in successivi periodi d’imposta ;Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidato ad un unico articolato motiv o .

La contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del quale, nonostante la tempestiva spedizione, avvenuta in data 28.12.2020, non risulta prodotta la ricevuta di consegna al destinatario. 1.1 O ccorre rammentare, infatti, che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso diricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ.

è il solo documento idoneo aprovare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per lanotifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso diricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità delcontroricorso e del ricorso incidentale ” (Cass. 28.03.2001, n. 4559);

2. Ciò premesso, con l’unico motivo , l’Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione de gli art t . 83 e 84, comma 1, del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR err oneamente ritenuto che la limitazione prevista dall’art. 84, comma 1, secondo periodo, TUIR, fosse applicabile solo al riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d’imposta e non anchenel caso di utilizzo delle perdite nel medesimo esercizio in cui sono state prodotte per ridurre il reddito consolidato. L’Ufficio sostiene, in altri termini, che il limite previsto da detta disposizione deve essere rispettato anche nel caso in cui vi sia un utilizzo delle perdite nell’ambito del consolidato nello stesso periodo d’imposta in cui le stesse si sono generate in capo alla consolidante, perché solo interpretando in questo modo la disposizione in parola si realizza lo scopo di cont emperare l e agevolazioni fiscali fruite dalla società cooperativa sul piano degli utili, in ossequio al principio di simmetria tra imponibilità del risultato positivo imponibile e perdite fiscali scomputabili. 2.1Il motivo è infondato. 2.2 L ’ art. 83, comm a 1, secondo periodo, del TUIR (rubricato “Determinazione del reddito complessivo), come modificato dall’art. 1, comma 33, lett.

f) della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), disciplina il limite alla rilevanza delle perdit e fiscali per le attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito (“In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”). La norma era in precedenza inserit a nell’art. 84 del TUIR , che ora continua a regolamentare , al secondo periodo del comma 1, solo il riporto a nuovo delle perdite(“Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”). 2.3 La questione prospettata dalla ricorrente Agenz ia riguarda l’applicabilità dell’art. 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR anche al caso in cui una società cooperativa (il cui utile è parzialmente esente da IRES), che ha conseguito una perdita rilevante ai fini IRES, sia capogruppo di un consolidato fiscale ed intenda far concorrere tale perdita alla determinazione dell’imponibile del consolidato ai sensi dell’art. 118 del TUIR. 2.4 Secondo la contribuente, la perdita in questione, apportata alla fiscal unit, non sarebbe riportata a nuovo, ma compensata con i redditi prodotti nello stesso periodo di imposta dalle altre società del gruppo, per cui sfuggirebbe al limite di cui al predetto art. 84, applicabile alla rilevanza fiscale delle perdite esclusivamente ai fini del loro riporto in avanti in compensazione con i redditi degli esercizi successivi.

Nessun limite sussisterebbe,quindi, alla piena utilizzabilità delle perdite di periodo,subite dalla cooperativa consolidante, ovvero al loro integrale apporto al consolidato, al fine di concorrere alla somma algebrica con gli eventuali redditi prodotti dalle società consolidate.

3. Questa Corte si è già pronunciata recentemente sulla questione, nell’ambito di un giudizio tra le stesse parti, riguardante altre annualità di imposta, affermando , sulla base di un’interpretazione logico – sistematica del complesso normativo interessato, che «In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell’opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite ipso iure alla fiscal unit, la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell’utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all’art. 84, co.1, primo periodo, t.u.i.r., esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell’art. 118, co. 1, primo periodo, t.u.i.r.» (Cass. n. 4595 del 14.02.2023). 3.1 Secondo la richiamat a pronuncia , a cui questo Collegio intende dare continuità, l’art. 84 comma 1, secondo periodo, del TUIR, si applica, pertanto , al solo riporto delle perdite delle cooperative a mutualità prevalente, in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, limitando la “riportabilità” delle perdite pregresse all’eccedenza rispetto all’utile già escluso da imposta. 3.2 Il suindicato limite non rileva, invece,per la perdit a fiscal e da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo d'imposta, per determinare il risultato di esercizio, e ciò anche quando la cooperativa sia capogruppo di un consolidato fiscale e fa concorrere tale perdita – come nel caso in esame - alla determinazione dell’imponibile del consolidato ai sensi dell’art. 118 TUIR.

In quest’ultimo caso, infatti, non può parlarsi di perdita riportata a nuovo e, dunque, non si applicano i limiti previsti dall’art. 84 cit., in quanto “le perdit e delle società aderenti al consolidato, maturate negli esercizi di validità dell’opzione, nascono di per sé stesse come già compensabili, ovvero destinate alla compensazione intersoggettiva (cfr. circolare n. 9/E del 9 marzo 2010), e non lo divengono per effetto di un riporto a nuovo” (Cass. n. 4595 del 2023 cit.). 5.1 In conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissi