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Ordinanza — n. 22278/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal and lack of interest in the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22278/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal dismissed because the appellant withdrew the case, citing that the underlying tax notices had been annulled. The court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to formally extinguish the proceedings due to this lack of interest. Consequently, no further judicial action was required as the opposing agency remained unrepresented.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When a party withdraws an appeal and demonstrates no remaining interest in the litigation, the court must declare the proceedings extinguished without addressing costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest extinction of proceedings tax dispute Code of Civil Procedure ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs.
art. 390 c.p
Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32032/2020 R.G. proposto da: LOAS ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6067/2020depositata il 04/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La Loas Italia srl ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte, n. 6067 depositata il 4.3.2020, con la quale, accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate, si è cassata la sentenza n. 804/2011 della CTR Lazio con rinvio.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso allegando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e non vi era più interesse a coltivare il presente giudizio. Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche di cui alla legge n. 197/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 6, in quanto alla data del 28.2.2023 non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio; nulla su