Italian tax court dismisses appeal against pure inductive assessment allowing taxpayer to deduct proven costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision. The taxpayer had omitted tax returns, triggering a 'pure inductive' assessment where the agency estimated income based on available data. The taxpayer successfully argued that despite the inductive method, they could still deduct specific, documented costs like rent and depreciation, which the lower court correctly recognized. The court upheld this decision, ruling that the appellate court cannot re-evaluate the factual merits of the evidence but only checks legal correctness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973; Art. 55 Accertamento induttivo 'puro' d.P.R. n. 633/1972: In a pure inductive tax assessment, the taxpayer bears the burden of proving facts that negate the estimated income, yet retains the right to deduct costs supported by documentary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro TECNICAL SERVICE ADVISORING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimata – avverso la sentenza n. 1290/5/16 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 maggio2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .
Rilevato che: Con due distinti avvisidi accertamento emessi ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 Accertamento induttivo “puro” d.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate , contestando l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della TECNICAL SERVICE ADVISORING s.r.l., determinava maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA in relazione agli anni 2007 e 2008. Contro gli atti impositivi proponeva distinti ricors i la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che la ricorrente avesse assolto correttamente gli obblighi fiscali nei periodi d’imposta in contestazione.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. La CTR, accertatoche le dichiarazioni fiscali erano state omesse, rideterminava le imposte dovute sulla base della documentazione prodotta dalla società contribuente. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. La società contribuente non ha svolto difese. Considerato che: 1.Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972 .
Sostiene che, non avendo la società contribuente presentato le dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle entrateaveva correttamente determinato in via induttiva i ricavi e il volume d’affare sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mentre la CTR, con motivazione contraddittoria, aveva valorizzato taluni costi (canoni di locazione, quote ammortizzabili) addotti dalla contribuente, cos ì di fatto disconoscendo i caratteri propri dell’accertamento induttivo “puro” postoin essere dall’Ufficio.2. Il motivo è infondato. 2.1.
Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente l'Ufficio può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, determinarlo con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicchéincombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria(Cass. n. 4785 del 2017). L’utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria delmetodo induttivo "puro" per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non preclude difatti al contribuente il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria(Cass. n. 29479 del 2018) . 2.2.
Nella specie, a fronte delle risultanze dell’accertamento induttivo posto in essere dall’Ufficio, la società contribuente, sulla quale ricadeva l’onere della prova, ha addotto una serie di elementi di segno contrario al fine di dimostrare l’infondatezza, seppure parziale, della pretesa impositiva.La CTR ha riconosciuto i costi inerenti il canone per il contratto di locazione di immobili ad uso ufficio, regolarmente registrato, e le quote di ammortamento desumibili dal registro dei cespiti ammortizzabili, rilevando che i relativi importi dovevano dedursi dalla base imponibile, in quanto documentalmente provati. 2.3.
In tal modo il giudice di appello, nel pieno rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere della prova in caso di accertamento induttivo “puro”, ha ritenuto, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, che gli elementi addotti dalla societàcontribuente assumessero rilievo ai fini della corretta determinazione della pretesa impositiva. L’apprezzamentodei fatti e delle prove è difatti sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (cfr.
Cass. n. 9097 del 2017).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
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