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Ordinanza — n. 22253/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling residency in non-affected communes bars earthquake tax refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22253/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision granting a tax refund to a taxpayer residing in Belpasso. The taxpayer argued that working in affected areas qualified them for the benefit, but the court held that residency, not employment location, is the sole condition for the refund. Consequently, the lower court's error in accepting the employment argument led to the cassation ruling.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002; Art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014: The right to a tax refund for earthquake damages is strictly conditioned on the taxpayer's residence within the designated affected communes at the time of the event, excluding those merely employed in the area.

Parole chiave

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earthquake tax refund residency requirement tax administration appeal Cassation procedure fictitious residence rimborso fiscale rendita di invalidità retroattiva compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002
La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l.
Art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014
Occorre premettere che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel riconoscere il diritto al rimborso in favore dicoloro che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’art.
Art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990
L’Agenzia censura la sentenza impugnata ededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
D.P.C.M. del 15/01/1991
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
L’Agenzia censura la sentenza impugnata ededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18830/2020
Èfermo orientamento di questa Corte (Cass. n. 18830/2020; conf.
Cass. n. 31626/2018
Cass. n. 31626/2018, Cass.
Cass. n. 21314/2010
31626/2018, Cass. n. 21314/2010, Cass.
Cass. n. 11682/2007
Cass. n. 1798/2023
Cass. n. 718/2022
1798 / 2023 ; Cass. n. 718/2022; Cass.
Cass. n. 25818/2022
718/2022; Cass. n. 25818/2022) e di conseguenza le contestazioni dell’Agenzia sul punto costituiscono mere difese.
Cass. n. 640/2019
Cass. n. 23851/2019
Cass. n. 37080/2022
23851 / 2019 e per casi analoghi Cass. n. 37080/2022; Cass.
Cass. n. 8738/2022
37080/2022; Cass. n. 8738/2022; Cass.
Cass. n. 29811/2021
8738/2022; Cass. n. 29811/2021; Cass.
Cass. n. 28103/2021
29811/2021; Cass. n. 28103/2021; Cass.
Cass. n. 28829/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31791/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VITALITI MARIA ROSA, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Spada in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,n. 3926/5/18 emessa in data 5 /07/ 2018 e pubblicata in data 21/09/2018, non notificata; RIMBORSO SISMA SICILIAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglievain parte l’appello proposto da Maria Rosa Vitaliti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva respinto l’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992. La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, non incontrava limiti nella presenza di un sostituto di imposta, che l’istanza era tempestiva, che potevano beneficiare del rimborso anche coloro che, pur non residenti nei comuni colpiti dal sisma, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, e infine che l’ufficio non aveva evidenziato né che la richiedente svolgesse attività di impresa né quant’altro di specifico sulla sua situazione.

2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrat e propone ricorso affidato ad un solo motivo. Lacontribuente resiste con controricorso . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che:

1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata ededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990, del D.P.C.M. del 15 /01/ 1991 , evidenziando che la contribuente risiedesse nel Comune di Belpasso che non era interessato dalla normativa agevolativa, precisando che la residenza era circostanza ammessa dallo stesso contribuente, fatto sul quale la CTR avrebbe erratamente pronunciato.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel riconoscere il diritto al rimborso in favore dicoloro che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 117, della l. n. 289 del 2002, fa riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990; l’art. 3 di tale ordinanza prevede che Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della p rotezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residentialtrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Il D.P.C.M. 15/01/1991 individua i comuni interessati dalle agevolazioni prevedendo un elenco dei Comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa da considerarsi danneggiati da gli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.2.2.

Èfermo orientamento di questa Corte (Cass. n. 18830/2020; conf. Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 21314/2010, Cass. n. 11682/2007) che , nelle liti da rimborso, la posizione dell’amministrazione è di convenuta sostanziale ; con particolare riferimento alle norme in esame, la condizione di residente in uno dei comuni interessati dalla predetta normativa è fatto costitutivo del diritto del contribuente istante (Cass. n. 1798 / 2023 ; Cass. n. 718/2022; Cass. n. 25818/2022) e di conseguenza le contestazioni dell’Agenzia sul punto costituiscono mere difese. 2.3.

Occorre peraltro precisare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass.n. 640/2019;

Cass. n. 23851 / 2019 e per casi analoghi Cass. n. 37080/2022; Cass. n. 8738/2022; Cass. n. 29811/2021; Cass. n. 28103/2021; Cass. 28829/2021). 3.Nella specie la CTR ha quindi errato laddove ha evidenziato , con affermazione non corretta in diritto, alla luce delle predette disposizioni normative, che abbiano diritto al rimborso   coloro che, pur non avendo la residenza nei comuni indicati, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, in quanto il complesso normativo sopra citato impone che, ove si tratti di lavoratori dipendenti, si debba fare riferimento solo alla residenza alla data del sisma, che l’Amministrazione assume essere a Belpasso.

4. Il ricorso va quindi accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per applicazione del predetto principio, dopo aver effettuato gli accertamenti in fatto necessari, nonché per regolare le spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizi