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Ordinanza Interlocutoria — n. 22236/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax litigation under new law allowing simplified dispute resolution for taxpayers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22236/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between a taxpayer and the Revenue Agency pending the taxpayer's request for simplified resolution. The taxpayer invoked Article 1, paragraph 197 of Law No. 197/2022 to halt proceedings, while the Agency opposed the request. The Court granted the suspension because the taxpayer formally requested the simplified procedure, which legally requires the process to be paused until the deadline for submitting the request and payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency are suspended upon the taxpayer's request for simplified resolution, pending the submission of the request and payment by the specified deadline.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified dispute resolution Revenue Agency proceedings taxpayer request Cassation interlocutory order contenzioso tributario indagine per frode iva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Considerato che: Va preliminarmente rilevato che i l contribuent e ha depositato istanza con la quale, dichiarando di voler valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.
Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l.
Art. 20, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
Il termine del 10 luglio 2023 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: DE MASI IVANO TOMMASO IPPAZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Mele Mongiò, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrent e – avverso la sentenza n. 3088/24/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce , depositata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .

Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, in accoglime nto dell’appello dell’Agenzia delle entrate e in riforma della dec isione di primo grado, rigettava il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamentoe l’atto di contestazione relativi ad IRES e IRAP per l’annod’imposta 200 9 . Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione,sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che i l contribuent e ha depositato istanza con la quale, dichiarando di voler valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il termine del 10 luglio 2023 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n.

34. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deci