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Ordinanza — n. 22235/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding earthquake tax refund eligibility for substituted taxpayers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional tribunal's decision granting a tax refund to a substituted taxpayer for earthquake-related tax years. The agency argued the refund right did not extend to the recipient of withheld taxes, while the taxpayer claimed direct beneficiary status under the 1990 earthquake aid law. The court rejected the appeal, affirming that the substituted taxpayer is the direct beneficiary of the legislative measure and thus eligible to claim the refund.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002; The substituted taxpayer is a direct beneficiary of the earthquake aid measure and is legally entitled to claim a refund of withheld taxes.

Parole chiave

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earthquake tax relief substituted taxpayer withheld tax refund direct beneficiary status tax administration appeal rimborso fiscale compensazione della rendita ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002
3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 nonché dell’art.
Art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014
289/2002 nonché dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014 perché il diritto al rimborso non compete al sostituito per le ritenute versate a titolo di IRPEF dal sostituto d’imposta.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduc e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
nonché dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo la ricorrente deduc e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
art. 9 comma 17 legge n. 289/2002
Salvatore Pilato ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso del 90% delle somme versate per IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17472 del 2017
sostituto d'imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd.sostituito d’imposta), atteso che quest'ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (Cass. n. 17472 del 2017; Cass.
Cass. n. 14406 del 2016
Cass. n. 29039 del 2017
14406del 2016; Cass. n. 29039 del 2017; Cass.n.
Cass. n. 29399 del 2019
Cass. n. 12131 del 2023
Da questo principio discende l’infondatezza del primo motivo; quanto al secondo, non ricorre omessa pronunzia ma rigetto implicito della ragione di gravame, incompatibile con la decisione assunta dalla CTR (Cass. n. 12131 del 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10681/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PILATO SALVATORE; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 352/2016depositata il 27/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. Salvatore Pilato ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso del 90% delle somme versate per IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n. 289/2002, e,trascorso il termine di novanta giorni, ha impugnato il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione davanti al la Commissione Tributaria Provinciale (CTP)di Ragusa che ha accolto il ricorso.

2. L'Agenzia delle e ntrate e del territorio ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) della Sicilia ha rigettato, affermando che, trattandosi di soggetto residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, sussisteva il diritto al rimborso che era stato esercitato nei termini e cioèentro il 31 marzo 2012. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del territorio che si è affidata a due motivi. 4.Resta intimato il contribuente. CONSIDERATO CHE:

5. Con il primo motivo la ricorrente deduc e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 nonché dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014 perché il diritto al rimborso non compete al sostituito per le ritenute versate a titolo di IRPEF dal sostituto d’imposta. 6.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 comma2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva omesso di pronunziarsi su uno dei motivi d’appello e cioè sulla non rimborsabilità al soggetto sostituito delle somme versate a titolo di ritenuta da parte del sostituto d’imposta.

7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi.

8. Secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui deve darsi continuità, in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dalsisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo diimposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd.sostituito d’imposta), atteso che quest'ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (Cass. n. 17472 del 2017; Cass. n. 14406del 2016; Cass. n. 29039 del 2017; Cass.n. 29399 del 2019).

9. Da questo principio discende l’infondatezza del primo motivo; quanto al secondo, non ricorre omessa pronunzia ma rigetto implicito della ragione di gravame, incompatibile con la decisione assunta dalla CTR (Cass. n. 12131 del 2023). 10.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e non vi è da provvedere sulle spese atteso che il contribuente è rimasto intimato.

P.Q.M.

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