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Ordinanza — n. 22223/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring tax dispute settled via simplified agreement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute settled and terminated the proceedings with costs borne by the party who advanced them. The tax agency appealed a regional court decision that had rejected its assessment of land capital gains based on registry value, arguing errors in legal application and burden of proof. However, the agency subsequently requested and obtained a simplified tax settlement agreement, prompting the court to end the litigation rather than rule on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 10, comma 1, lett. b) del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a taxpayer and the tax authority reach a simplified settlement agreement under the relevant decree, the court must declare the subject matter of the dispute settled and terminate the proceedings.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of litigation tax burden of proof capital gains assessment registry value adjustment tax dispute termination simplified agreement procedure imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19526/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro CANGINI GIACOMO MARIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ettore Ribolzi ed elettivamente domiciliato in Roma in via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1684/2014, depositata in data 1° aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 23 dicembre 2009, il contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. R1R01GG01890, mediante il quale la Avv. Acc. Irpef direzione provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno di imposta 2004, una plusvalenza da cessione di terreni lottizzati per € 154.779,00 (a fronte di quella dichiarata pari a € 17.153,00), recuperando ad imposizione il relativo importo. L’ufficio, in particolare, avvalendosi della verifica condotta ai fini dell’imposta di registro, assumeva quale costo di acquisto il valore indicato in perizia giurata, stimato in € 958.499,00, opportunamente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT in € 1.019.364,00; per l’effetto, recuperava ad imposizione l’importo di € 309.558,00, imputando al contribuente la quota di sua spettanza pari alla metà, da cui conseguivano una maggiore IRPEF pari ad € 62.427,00 ed una maggiore addizionale accertata pari ad € 1.926,00, oltre sanzioni ed interessi.

2. Avverso il detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 163/47/2012, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteva il contribuente con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 1684/33/2014, depositata in data 1° aprile 2014, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli art. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non fosse legittimata a procedere all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, poiché tale dato costituirebbe mera presunzione semplice. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nell’applicare la regola di riparto dell’onere probatorio, atteso che in caso di spesa, spetta al contribuente l’onere della prova che essa sia incrementativa, ossia che abbia inevitabilmente determinato una maggior consistenza o maggior valore del bene; in assenza di detta prova, è legittimo il disconoscimento dei costi da parte dell’ufficio.

2. Va premesso che, con istanza depositata digitalmente in data 7 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate, preso atto che la direzione provinciale II di Milano aveva comunicato che, con riferimento all’atto in contestazione, ossia l’avviso di accertamento n. R1R01GG01890, il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, provvedendo anche al pagamento di tutto quanto occorrente per la definizione della pendenza tributaria, instava per la declaratoria di cessazione della materia del contenere con compensazione delle spese di lite. All’uopo allegava la comunicazione della direzione provinciale II di Milano di accertata regolarità della domanda di definizione agevolata. La medesima richiesta veniva avanzata anche dal contribuente.

3. In conclusione va dichiarata cessata la materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del