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Ordinanza Interlocutoria — n. 22222/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax dispute over IRES/IRAP to allow simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax litigation between the Revenue Agency and taxpayers regarding IRES and IRAP taxes for the 2009 fiscal year. The taxpayers requested suspension under Article 1, Paragraph 197 of Law No. 197/2022 to utilize the simplified dispute resolution procedure. The Court granted the suspension until October 10, 2023, allowing the parties to proceed with the agreed settlement mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: The court suspends tax proceedings involving the Revenue Agency upon the taxpayer's request to enable the simplified definition of disputes, deferring the judgment until the statutory deadline for submitting the settlement application.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax suspension procedure IRES and IRAP taxes Revenue Agency litigation simplified settlement mechanism contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .
Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l.
Art. 20, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
Il termine del 10 luglio 2023 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro TOMA ROCCO MASSIMO, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della Pallamano Casarano s.r.l., DE MASI ANTONIO PARIDE, ISERNIA GIUSEPPE, MONTE MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Donato Mele Mongiò , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo Pec: ; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1447/23/18 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,depositata il 7 maggio 2018;

Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito . Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAPper l’anno d’imposta 200 9 .

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale,sulla base di due motivi. Considerato che: Va preliminarmente rilevato chei contribuent i ha nno depositato istanza con la quale, dichiarando di voler valutare la possibilità di avvalersidella definizione agevolata delle liti fiscali, hanno chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il termine del 10 luglio 2023 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n.

34. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deci