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Ordinanza — n. 22190/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation due to inadmissibility and lack of procedural contribution payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22190/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible and rejected the request to overturn a previous order. The appellant argued that the lower court ignored bank employee declarations linking withdrawn and deposited cash, but the Court found no material error of fact. The decision was based on the court's refusal to re-evaluate evidence and the appellant's failure to pay the required procedural contribution.

Regesto Legislator

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Art. 395, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An appeal for revocation is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks decisive factual error, and the appellant must pay the additional procedural contribution.

Parole chiave

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appeal for revocation error of fact procedural contribution inadmissibility financial investigations bank cash declarations Supreme Court violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 395, cod. proc. civ.
FATTI DI CAUSA 1.Roberto Pizzinelli ha proposto ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe asserendo che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Testo completo

la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso proposto da: Roberto PIZZINELLI, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Bernardo Cantoni; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Per la revocazione della ordinanza d i questa Suprema Corte dell’otto luglio 2021, n.19410. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023dal consigliere Alberto Crivelli. FATTI DI CAUSA 1.Roberto Pizzinelli ha proposto ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe asserendo che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, cod. proc. civ.

2. In particolare, questa Corte, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i quattro motivi (il primo attinente all’asserita inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento; il secondo sull’asserita violazione del contraddittorio endo-procedimentale; il terzo sull’illegittimità della presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. 29 settembre REVOCAZIONE 1973, n. 600; il quarto infine per non avere il giudice d’appello ritenuto superata la presunzione di cui sopra a mezzo delledichiarazioni di terzi). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si assume la violazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza non considera, ai fini dell’esito delle indagini finanziarie sui conti correnti bancari, l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile. L’errore di fatto è costituito da un errore materiale o di svista che suppone l’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece indiscutibilmente esclusa o accertata; errore che deve altresì essere decisivo. Orbene sul punto, che per la precisione costituisce oggetto di parte della decisionerevocanda in ordine al quarto motivo di ricorso, la Corte ha rilevato come “non si ravvisa neanche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. o il vizio di illogicità della motivazione, in quanto il giudice di merito ha dato atto delle prove addotte dal contribuente (in particolare delle dichiarazioni dei funzionari di banca circa i versamenti in contanti, preceduti da prelievi per somme ingenti), ma ha ritenuto che non fossero decisive in favore del ricorrente, in quanto prelievi e versamenti non erano univocamente riferibili alle stesse somme, dato che non erano dello stesso importo ed erano stati effettuati in periodi diversi”.

Ora l’errore sarebbe consistito nel non avere il giudice di legittimità considerato che dalle dichiarazioni dei terzi (dipendenti della banca) sarebbe emerso che il denaro prelevato (l’otto giugno 2006) era lo stesso successivamente versato tra il 19 novembre e il 29 dicembre 2008, dal momento che i dipendenti stessi avrebbero riconosciuto “le fascette dai medesimi apposte sul denaro”. Orbene la Corte in proposito ha premesso che “in assenza dei vizi denunciati, (essa non) può diversamente valutare le risultanze istruttorie, procedendo ad un nuovo apprezzamento del merito della controversia precluso in sede di legittimità”, procedendo poi ad un’esatta perimetrazione del sindacato sulla motivazione che spetta a questa Corte, ed infine, prendendo specificamente in esame la circostanza allegata a sostegno del ricorso in esame, dunque ad essa ben nota e non oggetto quindi di alcuno dei vizi di rappresentazione indicati dall’art. 395, cod. proc. civ., ha concluso che “nel caso di specie il giudice d’appello non è incorso in un vizio (rilevante, n.d.r.) di motivazione, in quanto ha valutato le dichiarazioni del cassiere (…) ed ha ritenuto, logicamente argomentando, che non fosse decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti”.

Questa Corte non è dunque incorsa in alcun errore di fatto, avendo direttamente preso in esame gli elementi denunciati come non considerati e motivando sui limiti del controllo spettante in sede di legittimità.

3. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e la s ussist enza de i presupposti processuali per l'obbligo della parte ricorrente di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificatoai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre