Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal citing annulled tax notices and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Loas Italia Srl against a tax agency order extinguished. The appellant had withdrawn the case, stating that the underlying tax assessment notices were annulled and no further litigation interest existed. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: When a party withdraws an appeal citing the annulment of the contested act and lack of interest, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32001/2020 R.G. proposto da: LOAS ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6068/2020depositata il 04/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE: La Loas Italia srl ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte, n. 6068 depositata il 4.3.2020, con la quale, accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate, si è cassata la sentenza n. 803/2011 della CTR Lazio con rinvio. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso allegando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e non vi era più interesse a coltivare il presente giudizio.
Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche di cui alla legge n. 197/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 6, in quanto alla data del 28.2.2023 non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, non è richiesto il visto di controparte e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non vi è da provvedere sulle speseatteso che l’Agenzia non ha svolto attività defensionale.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla