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Ordinanza Interlocutoria — n. 22180/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new fiscal law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22180/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal between the Revenue Agency and Minale Giocattoli s.r.l. regarding a disputed VAT amount. The taxpayer invoked a new legislative provision allowing for expedited settlement of fiscal disputes pending at the Cassation level. Consequently, the proceedings were halted to facilitate this simplified resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending at the Cassation level may be defined via simplified settlement upon request and payment, requiring suspension of the main proceedings.

Parole chiave

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simplified fiscal settlement Cassation tax procedure Revenue Agency dispute VAT liability procedural suspension tassazione dell'IVA procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
civ., riproponendo la stessa censura sotto il profilo della motivazione apparente; - in via preliminare, va rileva to che la società contribuente ha depositato in data 14.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
civ., riproponendo la stessa censura sotto il profilo della motivazione apparente; - in via preliminare, va rileva to che la società contribuente ha depositato in data 14.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 26, comma 1 of D.P.R. n. 633/1972
CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo , l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 of Civil Procedure Code
633 del 1972,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 of Civil Procedure Code
633 del 1972,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1124/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro MINALE GIOCATTOLI s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Palmarini, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dott.ssa Anna Bei (studio commercialista Rosati) , giusta procura speciale a margine del ricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 8572/ 15 / 18 , depositata l’8.10.2018 . Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 23.02.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO CHE La CTP di Napoli accoglieva ilricors o propost o da lla società Minale Giocattoli s.r.l. in liquidazione, annullando l’avviso di accertamento, con il qual e era stat o richiesto il pagamento della somma di € 1.106.341,00, a titolo di IVA per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidato a due motiv i . La contribuente resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo , l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR err oneamente ritenuto che l’omissione della registrazione della nota di variazione non poteva essere addebitata alla contribuente (cessionaria), in quanto mancava la prova della comunicazione di detta variazione, benché nei riguardi della cessionaria non sia previsto alcun obbligo di comunicazione a seguito dell’emissione della nota di credito da parte del cedente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo la stessa censura sotto il profilo della motivazione apparente; - in via preliminare, va rileva to che la società contribuente ha depositato in data 14.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit., inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata, il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine sopra indicato e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202