Italian Supreme Court dismisses revocation appeal due to client's withdrawal citing lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Loas Italia Srl extinguished following the client's formal withdrawal. The respondent, the Italian Revenue Agency, did not oppose the withdrawal, and the court noted the absence of a scheduled hearing at the time of the declaration. Consequently, the proceedings terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A revocation appeal is extinguished if the appellant withdraws the claim, provided the withdrawal is timely and the opposing party has not yet been summoned for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31993/2020 R.G. proposto da: LOAS ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6066/2020depositata il 04/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE: La Loas Italia srl ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte, n. 6066 depositata il 4.3.2020, con la quale, accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate, si è cassata la sentenza n. 805/39/2011 della CTR Lazio con rinvio. Non ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e non vi era più interesse a coltivare il presente giudizio.
Premesso che all’atto si applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche di cui alla legge n. 197/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 6, in quanto alla data del 28.2.2023 non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, non è richiesto il visto della controparte e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non vi è da provvedere sulle speseatteso che l’Agenzia non ha svolto attività defensionale.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla