Cassation Court remands case for public hearing due to specific case peculiarities and high value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the initial request for a summary decision and instead ordered the case to be heard in public session. The appellant bank challenged a tax refund denial based on procedural violations and alleged EU state aid violations. The Court deemed the specific facts regarding the 1990 earthquake tax relief and potential state aid selectivity too complex for a summary ruling, necessitating a full public trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 3 comma 28 d.lgs. 149/2022: When a case involves peculiarities of the specific instance or high value, the Court may order a public hearing instead of a summary decision.
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11337/2022R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Fausto di Pede ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Maria Bruna Chito sito in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 28. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 9331/2021, depositata in data21 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: Diniego Rimb. IRES 1990/1991/1992 1. La società contribuente, in data 26 febbraio 2010, presentava all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Siracusa – istanza di rimborso nella misura del 90% (€ 715.385,82, oltre interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria) di quanto pagato per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza della società contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la società, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio rifiuto.
2. Avverso il silenzio - rifiuto , la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Siracusa; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.
3. La C.t.p., con sentenza n. 1606/06/2017, rigettava il ricorso della società contribuente.
4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dina nzi la C.t.r. della Sicilia; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
5. Tale Commissione, con sentenza n. 9331/2021, depositata in data 21 ottobre 20 21 , respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: « Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», la Banca lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha o messo di valutare le risultanze probatorie offerte in giudizio dalla contribuente al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per poter ottenere il rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEG ed I LOR versate per gli anni 1990, 1991 e 19 92 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, legge n.289 del 2002. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, 107 e 108 del TFUE e della decisione della Commissione Europea C/2015, 5549, Final. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992»,la Banca lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha concluso per il rigetto delle ragioni dell'istituto bancario, poiché i soggetti esercenti l'attività d'impresa sono esclusi dai benefici di cui all’O.M. n. 2316 del 29 gennaio1993 (di cui possono avvalersi i soggetti colpiti dall'evento calamitoso avvenuto in Sicilia sud-orientale il 13-16 dicembre 1990), atteso che l’agevolazione riservata a taluni soggetti (quali l’istituto bancario in causa) rafforzerebbe la posizione di coloro che ne beneficiano, i quali riceverebbero un aiuto, un sussidio di stato, un vantaggio che assume il carattere della selettività, nel senso vietato dal TFUE.
2. Il Collegio, visto l’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 3, comma 28, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e considerata comunque opportuna la trattazione del ricorso nella pubblica udienza, in relazione alla peculiarità del caso di specie ( concernente anche l’applicazione del regime degli aiuti di stato per le piccole e medie imprese in esecuzione della normativa comunitaria: Regolamento n. 994/1998 emanato dal Consiglio dell’Unione Europea il 7 maggio 1998 rubricato “applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”) ed in considerazione del valore della controversia, ritiene opportuno che la trattazione della causa avvenga in pubblica udienza e rinvi a a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso alla p