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Ordinanza — n. 22118/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to successful settlement requests under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Smil Service s.r.l. and its shareholders against a regional tax commission decision. The lower court had declared the litigation extinguished because the parties successfully submitted requests for tax definition under Article 6 of D.L. 119/2018, resulting in the cessation of the disputed subject matter. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018; When a taxpayer validly requests the definition of a tax assessment under the specified article, the litigation is extinguished, and the court must declare the proceedings terminated without further examination of the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement agreement Art. 6 D.L. 119/2018 cessazione materia contendere costs of extinguished proceedings tax assessment definition Corte di Cassazione tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del decreto legge n. 119 del 2018
27333 del 7 marzo 2023, con la quale ha evidenziato che la contribuente Iannacone Carmela non risultava avere presentato domanda di definizione agevolata aisensi dell'art. 6 del decreto legge n.
Art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018
27333 del 7 marzo 2023, con la quale ha evidenziato che la contribuente Iannacone Carmela non risultava avere presentato domanda di definizione agevolata aisensi dell'art. 6 del decreto legge n.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art.
art. 2702 cod. civ
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16440/2014proposto da: Smil Service s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore,Iannacone Luigia e Iannacone Carmela, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Antonio Cillo e con lo stesso elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Enzo Giardiello, in Roma, alla via Vito Giuseppe Galati, n. 100/C, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA n. 201, depositata il 22 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023dal Consigliere Lunella Caradonna;

RITENUTO CHE 1. LaCommissione tributaria regionale della Campania , c on sentenza del 22 aprile 2013, ha parzialmente accolto gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze di primo grado che avevanoaccolto i ricorsi presentati dalla società Smil Service s.r.l. e dalle socieIannacone Luigia e Iannacone Carmela, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento nn. RE102T601409/2008 e RE101T601443/2008, con i quali erano stati i redditi dei soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili societari, provvedendo alla nuova liquidazione, per la sola Iannaccone Luigia, dell'Irpef ( euro 39.472,00), dell'addizionale regionale (euro 856,00) e dell'addizionale comunale (euro476,00).

2. La Commissione tributaria regionale , riuniti i giudizi, ha, innanzi tutto, affermato che, nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi di società di capitali; che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva esaminato, anche se in distinte sentenze, le controversie sui rapporti della società e dei singoli soci, cosicché il principio dell'unitarietà dell'accertamento risultava realizzato; in sede di appello doveva comunque essere ricomposta l'unicità della causa mediante la riunione, che era stata disposta all'udienza del 15 aprile 2013. 3.I giudici di secondo grado, nel merito, hanno evidenziato che: -) quanto ai costi n. 1 e 2 ( costi non di competenza per «catalogazione e sistemazione archivio»forniti dalla ditta La Trottola s.n.c. e costi non di competenza per prestazioni di ricerca di mercato e statistiche la società De Matteo s.n.c.) , il contratto commerciale di servizi non risultava registrato, né era assistito da fede privilegiata, trattandosi di una mera scrittura privata e, pertanto, non poteva assurgere alla dignità e rilevanza neppure di un semplice indizio, con la conseguenza che i detti costi non potevano essere imputati all'anno 2003, anche alla luce delle indicazioni emergenti dalla fatture prodotte, che non facevano alcun riferimento all'anno 2003; -) per contro, dovevano essere riconosciuti i costi relativi a riparazioni e manutenzione, in quanto, risultavano sufficientemente motivati e documentati attraverso leprodotte fatture; -) era inammissibile la doglianza relativa alla non inerenza dei costi, in quanto questa deduzione era stata svolta per la prima volta in appello.

4. La società Smil Service s.r.l. e le socie Iannacone Luigia e Iannacone Carmela hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 4583 dell'11 novembre 2023, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni presso l'Avvocatura dello Stato sul perfezionamento della definizione agevolata nei riguardi di Iannacone Carmela. 7.La società ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Il primo motivo deducela violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/86 e delle norme collegate; l'omessa , insufficiente e/o contraddit toria motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, avendo la Commissione tributaria regionaleerroneamente ritenuto legittimo il mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio, dei costi portati in deduzione dalla società ricorrenteed avendo la contribuente operato rispettando i dettami della normativa in materia ; l'Ufficio aveva contestato la violazione del principio di competenza, mentre nel caso in esame i costi contestati afferivano a prestazioni, che, sebbene contrattualizzate neglianni precedenti, erano state ultimate nell'anno 2003, come risultava dalla documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio; la società ricorrente aveva prodotto in giudizio scritture private redatte prima della verifica fiscale e pertanto, non essendo le stesse soggette a registrazione obbligatoria, dovevano essere ritenute valide ai fini della deducibilità dei costi; spettava, poi, all'Ufficio provare che la documentazioneversata in atti si riferisse ad un accordo simulato e/o attivarsi, a norma dell'art. 2702 cod. civ., anche a mezzo della querela di falso, cosa che non era avvenuta; inoltre, la Commissione tributaria regionale aveva errato a disattendere, malgrado costit uissero circostanze incontroverse sia i patti intercorsi tra le parti, che prevedevano il pagamento del saldo dei lavori alla loro ultimazione, sia l'anno in cui era avvenuta l'esecuzione delle opere,sulla base della irrilevante, apodittica e non veritiera motivazione che i costi non potevano essere imputati all'anno 2003; in ogni caso, se pure si voleva interpretare il principio di competenza temporale in maniera restrittiva, come aveva fatto l'Ufficio, la deduzione,nel periodo di imposta di effettiva competenza, dei costi, poteva essere sempre riconosciuta e legittimare il diritto della contribuente al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo ad un periodo d'imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento.

2. Il secondo me zzo deduce la v iolazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972; l'omessa, insufficiente e/o carente motivazione; la contribuente aveva eccepito che, anche se si volevadare credito alla tesi dell'Ufficio, secondo cui, essendo le fatture di acquisto state emesse nell'anno 2001, la relativa spesa era di competenza dell'indicata annualità, poteva essere esercitare il diritto alla detrazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972; difatti, trattandosi di fatture di acquisto emesse dalla ditta prestatrice nell'anno 2001, il diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo e, quindi, con la dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2003, come correttamente aveva operato la ricorrente ; su detta eccezione, la Commissione tributaria regionale nulla aveva statuito . 3.Con il terzo motivo, la società ricorrente chiede la c « Per contro, debbono essere riconosciuti i costi relativi a riparazioni e manutenzione, in quanto, risultano sufficientemente motivati e documentati attraverso le prodotte fatture». 4.Preliminarmente va rilevato che, in esito all'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 4583 del 14 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha depositato nota dell'Agenzia delle Entrate n. 27333 del 7 marzo 2023, con la quale ha evidenziato che la contribuente Iannacone Carmela non risultava avere presentato domanda di definizione agevolata aisensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018. 5.Anche La società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rilevato che Iannacone Carmela non ha depositato alcuna domanda di definizione agevolata, in quanto l’avviso di accertamento che le era stato notificato non prevedeva alcuna rideterminazione del proprio reddito personale in conseguenza della rettifica del reddito d’impresa.

6. L’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla l egge 28 giugno 2019, n. 58) , disciplina la cd.rottamazione-ter,ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessidi mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione.

Aisensi dell'art. 6 del decreto - legge n. 119 del 2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidentee le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 7.Ciò posto, osserva il Collegio che la società Smil Service s.r.l. e le socie Iannacone Luigia e Iannacone Carmela, in data 24 giugno 2019, hannodepositato domanda di sospensione ai sensi d ell'art. 6, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento riguardante la società (n. RE102T601409/2008), per un importo netto dovuto di euro 23.708,00, da pagare in 20 rate, nonché del modello F24 da cui si evince il pagamento della prima rata;ancora risulta presentata, in data 23 maggio 2019, domanda di definizione agevolatada parte di Iannacone Luigia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RE101T601447;

Iannacone Carmelarisulta avere ricevuto l'avviso di accertamento n. RE101T601443/2008, ma come si legge a pag. 3 del ricorso per cassazione ed è stato anche precisato nella memoria depositata, l’Ufficio haprovveduto per la s ola Iannacone Luigia alla nuova liquidazione dell'Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e irrogazione delle rispettive sanzioni. Dunque, il reddito della socia Iannacone Carmela, che pure haricevuto un autonomo avviso di accertamento, non ha subito una rideterminazione. 8.Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 8.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 8.2Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio consegu