Italian court suspends tax appeal to review case file regarding waste tax on parking areas.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the revocation appeal inadmissible and suspended the proceedings to review the original case file. Metro Italia challenged a Supreme Court decision rejecting their tax appeal regarding waste fees for parking areas, citing procedural defects and evidentiary errors. The court ordered a remand to the lower tribunal to examine the merits before deciding on the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The court must suspend proceedings to review the case file when the revocation appeal raises substantive issues regarding the merits of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6038/2018 R.G. proposto da : METRO ITALIA CASH AND CARRYS.p.A. rappresentata e difesa dagli Avvocati Alfredo Sardella e Livia Salvini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ ultima in Roma Via G. Mazzini n. 11 -ricorrente- contro COMUNE DI CASTELLANZArappresentato e difesa dall’ Avvocat o Massimiliano Battagliolaed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avvocato Graziano Brugnoliin Roma, Via Paisiello n. 15 -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18500/2017depositata il 26/07/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la società Metro Italia Cash and Carry S.p.A. impugnava l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Castellanza relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2006 al 2010 sostenendo che la tassa non era dovuta in relazione all'area scoperta adibita a parcheggio del centro commerciale utilizzata per la sosta dei clientie la manovra degli automezzi; 2.la Commissione tributaria provinciale di Varese rigettava il ricorso.
Proposto appello da parte della contribuente, la C ommissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva precisandoche non vi era prova alcuna che l'area scoperta di cui si discuteva fosse un'area operativa in via autonoma, essendo essa, invece, un'area accessoria a quella ove la società contribuente esercitava la sua attività di vendita dei prodotti e che tale superficie, adibita a parcheggio per i clienti e ad area di manovra per i veicoli che trasportavano le merci, non era tassabile in quanto accessoria ad altra area già oggetto di tassazione;
3. ilcomune di Castellanza proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivideducendo: c on il p rimo motivo violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 62, commi 1 e 2, d. lgs. 507/93 non avendo i giudici di appello considerato chela tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle sole aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdie che, c onseguentemente , doveva ritenersi assoggettato a tassazione lo spazio pertinenziale dell'esercizio commerciale coperto da apposita tettoia adibito a parcheggio del supermercato e ad area per la movimentazione dei veicoli che trasportavano le merci in arrivo; c on il secondo motivo violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 507/93in quanto i giudici di appello , invertendo la regola sull'onere della prova, avevano affermato che doveva essere il Comune a provare l'idoneità di tali aree a produrre rifiuti ed avevano ritenuto, in particolare, che non vi era prova che l'area scoperta di cui si discuteva fosse un'area operativa in via autonoma laddove, invece, avrebbero dovuto ritenere che l'onere della prova della non idoneità delle aree a produrre rifiuti era posto in capo al detentore che avrebbe deve presentare apposita dichiarazione o idonea documentazione; c on il terzo motivo inadeguatezza della motivazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., poiché, nonostante la vicenda vertesse sulla natura accessoria dell'area di parcheggio e sulla sua attitudine a produrre rifiuti, i giudici d'appello avevano liquidato la questione affermando apoditticamente che si trattava di area accessoria perché adibita a parcheggio senza motivare sull'eccezione del mancato assolvimento dell'onere della prova, che incombeva sul contribuente, in ordine alla non attitudine aprodurre rifiuti;
4. questa Corte, con ordinanza n. 18500/2017, nel rilevare la fondatezza tutti e tre i motivi, ritenuti fra loro connessi, accoglievail ricorso, cassava la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario de lla contribuente , c ompensa ndo le spese dell'intero giudizio;
5. contro detta sentenza propone ricorso per revocazione la Metro Italia Cash and Carry S.p.A., affidato a due motivi, lamentando l’omesso rilievo della eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di procura ed assenza di delibera di giunta nonché l’errore percettivo in relazione alla supposta inesistenza di una denunzia delle superfici, in realtà, dedotta e prodotta;
6. il comune di Castellanza ha resistito depositando controricorso;
7. la Metro Italia Cash and Carry S.p.A. ha depositato memoria nonché successiva istanza reiterando la istanza di acquisizione del fascicolo di merito già contenuta nell’ originario ricorso; CONSIDERATOCHE ai fini di una compiuta delibazione dei motivi di censura appare necessario acquisire il fascicolo di merito, come, peraltro, sollecitato dalla medesima parte ricorrente
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 giugno 2023 Il Presidente (Fabio Di Pis