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Ordinanza — n. 22004/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice when underlying assessment notice is definitively annulled. The court rejects the claim of statutory decay, ruling that the annulment of the assessment voids the collection notice. The decision emphasizes that the annulment of the assessment notice definitively invalidates the collection notice, as the latter relies on the former for its legal basis. The court rejects the claim of statutory decay, ruling that no applicable law provides for such a decay in this context. The court dismisses the appeal, holding that the annulment of the assessment notice definitively invalidates the collection notice. The court rejects the claim of statutory decay, ruling that no applicable law provides for such a decay in this context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Consortium's appeal against a lower court's rejection of its challenge to a tax collection notice. The Consortium argued that a specific statute prevented the expiration of the collection period, while the taxpayer raised an external res judicata exception based on a prior annulment of the underlying assessment notice. The court ruled that the annulment of the definitive assessment notice automatically invalidates the collection notice, rendering the lower court's finding of statutory decay legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 11, 15 bis d.P.R. n. 602/1973: The annulment of a definitive assessment notice definitively invalidates the subsequent collection notice, precluding any claim of statutory decay regarding the collection period.

Parole chiave

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statutory decay collection notice assessment notice external res judicata tax collection annulment effect Cassation appeal esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 11 d.P.R. n. 602/1973
Art. 15 bis d.P.R. n. 602/1973

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 758 del 2017
Cass. n. 4280 del 2001
Cass. n. 3309 del 2004
Cass. n. 6918 del 2013
Cass. n. 19750 del 2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15208/2017 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in liquidazione coatta amministrativa elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO ANTONIO (RIONTN65C22D708I) rappresentato e difeso dagli avvocati FALCONE FRANCESCO (FLCFNC77E26D086D), FALCONE GIUSEPPE (FLCGPP44L01A887K) -ricorrente- contro RITACCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTORRE DI SANTAROSA 30 SC.F2, presso lo studio dell’avvocato CAMODECA CRISTIANA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato CAMODECA FRANCO (CMDFNC58A23D005V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 3645/2016 depositata il16/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza n.3645/2016 in epigrafe la CTR della Calabria ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (di seguito, per brevità, Consorzio) -consorzio posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del presidente della giunta regionale della Calabria 13 dicembre 2022, n.122- nei confronti di Giuseppina Ritacco avverso la sentenza della CTP di Cosenza con cui era stato accolto il ricorso originario avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2005 e 2006, avendo ritenuto l'ente incorso in decadenza, giacché la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2007 mentre era avvenuta nel 2011 e la cartella era stata notificata il 28.2.2012;

2. il Consorzio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 della legge Regione Calabria n. 12/2006, 1, comma 161, della 1. n. 296/2006, 23 della legge Regione Calabria n. 11/2003, 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto erroneamente che nel caso in esame di era verificata una decadenza, mentre nessuna norma — tra quelle applicabili alla riscossione dei contributi consortili — prevede una tale decadenza”;

3. la contribuente con controricorso, rilevando che, con sentenza 14.7.2015. n.1242, passata in giudicato, la CTR della Calabria ha annullato l’avviso di pagamento sotteso alla cartella, propone eccezione di giudicato esterno; CONSIDERATO CHE: 1.La relazione che lega l'efficacia dellacartella, qualeatto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, porta, nel caso -come quello di specie- in cui l’avviso sia annullato con sentenza definitiva, all’annullamento anche della cartella. Basti ribadire che «L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass., Sez.

U, n. 758 del 13/01/2017, Cass. n. 22938/2020). Va osservato che questa Suprema Corte, a sezioni unite, con la pronuncia 13 gennaio 2017, n. 758, ha, fra l'altro, ribadito l'efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi, ora espressamente prevista - e d ampliata - dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, anche per il periodo antecedente al suddetto intervento normativo, precisando che «Oltre al generale rinvio alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282, operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92 tale immediata efficacia rinveniva la sua specifica base normativa nel citato art. 68 del medesimo testo normativo: sia il comma 2 - il quale prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto al decisum della sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso -, sia il comma 1 - che disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza, trovando in questa, quindi, il titolo per l'esercizio del relativo potere -, postulano evidentemente che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato: basta osservare che, se quanto già eventualmente riscosso in più va (celermente) restituito, a fortiori non può configurarsi la riscossione di un credito la cui esistenza sia stata negata dalla pronuncia del giudice».

Da questa considerazione discende che se il giudice tributario - conformemente al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributario è annoverabile non tra quelli di "impugnazione-annullamento" bensì tra quelli di "impugnazione merito", in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d'imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione (tra altre, 6 Cass. nn. 4280 del 2001, 3309 del 2004, 6918 del 2013, 19750 del 2014) - annulla, to talmente o parzialmente, l'atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), quest'ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell'amministrazione all'adozione di un successivo atto impositivo che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima dal giudice di merito.

Avuto riguardo a quanto documentato dalla contribuente in merito al definitivo annullamento dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto del presente giudizio, il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato;

2. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente a rifondere alla controparte € 1300,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo