Italian Supreme Court suspends VAT appeal over intra-community transport proof due to new suspension law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court suspended the ongoing VAT appeal regarding intra-community transport documentation. The Regional Tax Commission rejected the company's appeal, stating the submitted documents were insufficient to prove the goods left the national territory for a EU member state. The court granted the suspension request based on a specific legislative provision, halting the proceedings without a final ruling on the evidence's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 197/2022; The Supreme Court may suspend proceedings upon request if the law provides for such a measure, thereby pausing the judicial review of the tax dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4099/2020 R.G. proposto da Regina D. T. sas di Chen Suiyu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, con domicilio digitale piergiovannimori@pec.avvocati.prato.it e lucaciasullo@pec.avvocati.prato.it –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1844/3/19, depositata il 13 dicembre 2019 .
Oggetto: IVA -operazioni infracomunitarie -prova trasporto Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 23 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da Regina D. T. sas di Chen Suiyu avverso la sentenza n. 125/2/18 della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IVA 2014-2015.
La CTR osservava in particolare: -che non vi era stata nessuna violazione del principio di diritto del contraddittorio endoprocedimentale, avendo l'agenzia fiscale invitato la società contribuente a produrre documenti in relazione all'annualità 2014, essendo le contestazioni relative al 2015 meramente conseguenziali; -che a prescindere dalla questione, posta con il secondo motivo di appello, della utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dalla società contribuente, negata dai primi giudici, comunque trattavasi di documenti inidonei a comprovare l'uscita dal territorio nazionale verso un Paese membro della UE delle merci oggetto delle fatture contestate e quindi la natura intracomunitaria delle relative transazioni.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sette motivi. Resistecon controricorso e memoria l’Agenzia delle entrate. Considerato che: La ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 197/2022 e non vi è ragione per non accoglierla. PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nu