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Ordinanza — n. 21891/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to expiration of the two-year statutory limitation period. The court ruled that the taxpayer failed to file within the correct timeframe. The decision establishes that the two-year rule applies when the right to refund arises after payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21891/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Tripodo's tax refund claim after ordering the lower court to decide on the merits. The taxpayer had filed a request for a 50% refund of IRPEF taxes paid in 2011 regarding seismic relief measures enacted in 2006. The court determined that because the right to the refund arose only after the taxes were paid, the two-year limitation period under Article 21 of D.Lgs. 546/1992 applied, which had expired before the filing date.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 38 d.P.R. 602/1973: When the right to a tax refund arises after the payment of the tax, the two-year limitation period of Art. 21 D.Lgs. 546/1992 applies exclusively, excluding the forty-eight-month period of Art. 38 D.P.R. 602/1973.

Parole chiave

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tax refund limitation period IRPEF seismic relief two year statute of limitations tax payment timing Cassation civil procedure ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo di ricorso, cos ̀ rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs.
Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
546, dell’art. 38 del d.P.R.
Art. 1 comma 1011 della legge n. 296 del 2006
546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione(Cass. 11/12/2019 , n.
Art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007
296 del 2006 e dell’art. 36-bis del d.l.
Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassatae, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.
art. 2697 cod. civ
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché del diritto euro-unitario (artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/12/2019, n. 32309
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29703/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro TRIPODO GIUSEPPE –intimato – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZIONE STACCATA CATANIA n. 2913/2 0 20 , depositata in data 13 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Giuseppe Tripodo, in data 29 giugno 2011, presentava istanza di rimborso per IRPEF ed altro in relazione agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005; in particolare, il contribuente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, Sil. Rif. Irpef-Iva 2002-03-04-05 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevista per i soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, erano residenti o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442. La norma individuava quali possibili destinatari della definizione agevolata (consistente nella possibilità di chiedere il rimborso del 50% di quanto versato) i contribuenti che avessero adempiuto, entro il 30 giugno 2007, gli adempimenti tributari relativi ai periodi d’imposta sospesi a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la provincia di Catania nell’anno 2002. L’amministrazione non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Avverso il detto silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania.

3. La C.t.p., con sentenza n. 6746/07/2014, rigettava il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; resisteval’Ufficio con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 2913/2020, depositata in data 13 maggio 20 20 , accoglieva il gravame, riformando la pronuncia di prime cure e riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Giuseppe Tripodo è rimasto intimato. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos ̀ rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 36-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella ordinanza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato la tempestività dell’istanza di rimborso, cos̀ violando le norme censurate. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché del diritto euro-unitario (artt. 107 e 108 TFUE e art. 11, par. 1, del regolamento CE n. 659 del 1999), della Decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto integralmente l’istanza di rimborso del contribuente, senza dar conto delle ragioni dell’accoglimento e senza accertare l’esistenza dei presupposti a fondamento del diritto al rimborso.

2. Il primo motivo è fondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione(Cass. 11/12/2019 , n. 32309).

Nel caso di specie, essendo pacifico che il diritto al rimborso è sorto in data posteriore a quello del pagamento dell’imposta, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cui la C.t.r. non ha correttamente operato laddove ha ritenuto applicabile il termine di 48 mesi di cui all’art. 36 bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge n. 31 del 2008. Peraltro, lo stesso appellante contribuente – per come si legge nella riproduzione dell’appello rassegnata nelle pagg. 7 ed 8 del ricorso – riteneva applicabile il termine biennale di cui al l’art. 21 cit.

Pertanto, avendo il contribuente presentato l'istanza di rimborso al 50% in data 29 giugno 2011, a quella data era ampiamente spirato il termine biennale decorrente dall’entrata in vigore dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n.296 del 2006, ossia il 1° gennaio 2007. Del resto, pure a voler ritenere, per mera ipotesi, prorogato il termine per presentare l’istanza di rimborso al 30 giugno 2008 (ex art. 36 - bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in legge n. 31 del 2 008 che ha novellato l’art. 1, comma 1011 cit., con r iferimento però al diverso termine entro cui i contribuenti che non avessero già versato interamente le relative imposte avrebbero potuto beneficiare della definizione ), parimenti esso sarebbe scaduto il 30 giugno 2010 e, quindi, in epoca anteriore al 29 giugno 2011, data della presentazione della richiesta (come accertato, in fatto, dalla stessa sentenza impugnata).

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassatae, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e c ondanna ndo Giuseppe Tripodo alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio