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Ordinanza — n. 21889/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding tax collection notices for failure to notify the recipient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21889/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by Equitalia and a land improvement consortium against a regional court's decision to annul a tax collection notice due to lack of notification. The appellant argued the notice was void because the recipient never received the required information letter, while the opposing party contended the procedural defect did not invalidate the underlying debt claim. The court ruled that the notice was indeed imperfect without the information letter but held that the failure to notify the subsequent payment order automatically annulled it, thereby absorbing the substantive debt issues without separate examination.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 26, last paragraph, D.P.R. 602/1973; Art. 60, para. 1, lett. e), D.P.R. 600/1973: A tax collection notice is imperfect without the delivery of the information letter, and the failure to notify the subsequent payment order results in its automatic annulment, absorbing related substantive claims.

Parole chiave

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tax collection notice lack of notification information letter requirement automatic annulment absorption of claims procedural defect payment order arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 26, last paragraph, D.P.R. 602/1973
La censura coincide con quella veicolata dal Consorzio con il primo dei due motivi di ricorso incidentale, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, del d.P.R.
Art. 60, para. 1, lett. e), D.P.R. 600/1973
e dell’art. 60 del d.P.R.
Art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co.
art. 2700 c.c
115 e 116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c.
art. 160 c.p
600 del 1973 e dell’art. 160 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ordinanza n. 9782 del 19/04/2018
Cass. n. 16686/2021
Cass. n. 16686/2021; Cass.15927/2021; Cass.
Cass. n. 15927/2021
Cass. n. 27825/2018
16686/2021; Cass.15927/2021; Cass. n. 27825/2018).
Cass. n. 25079/2014
Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012
relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13538/2017 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI, 114/B, presso lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE (CLTSVT62D30C104M) rappresentato e difeso dall'avvocato SIGNORE MARIO (SGNMRA62M11F224L) -ricorrente- CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER,36, presso lo studio dell’avvocato TONELLI FABIO (TNLFBA62D30E472L) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - contro IMMOBILIARE CARRACETO DI V ALVARO E C SAS -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 7313/2016depositata il 23/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio -in causa tra Immobiliare Carraceto di V. Alvaro e C. sas (d’ora in poi Immobiliare), Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (d’ora in poi Consorzio) e Equitalia Servizi di Riscossione spa (d’ora in poi Equitalia), su intimazione di pagamento notricata il 29 aprile 2013, a cui era sottesa una cartella per contributi consortili degli anni 2002-2006- ha accolto l’originario ricorso con cui la società aveva chiesto l’annullamento dell’intimazione, ritenendo che la cartella non fosse stata notificata;

2. la sentenza è impugnata da Equitalia con due motivi e, in via incidentale, dal Consorzio, con due motivi. Il ricorso del Consorzio - si precisa- deve essere considerato inc identale in quanto, pur essendo stato notificato lo stesso giorno del ricorso di Equitalia, è stato depositato in data successiva(v. Cass. 25662/2014);

3. la Immobiliare è rimasta intimata; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta “nullità della sentenza per vizio di extra-petizione”. Evidenzia che nel ricorso introduttivo la Immobiliare aveva eccepito “la nullità della cartella per omessa redazione della relata di notifica” e che, nell’atto di appello contro la sentenza di primo grado con cui la CTP aveva accertato e dichiarato la ritualità della notifica, la Immobiliare aveva riproposto la medesima eccezione. Sostiene che la CTR, dichiarando l’inesistenza della notifica per mancato inoltro della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, ha violato l’art. 112 del codice di procedura civile;

2. il motivo è infondato; 2.1. nella sentenza si dà conto del fatto che nel ricorso originario era stato eccepito che la cartella “non era stata notificata” e del fatto che in appello la società Immobiliare aveva eccepito “la nullità della cartella di pagamento in quanto priva della relata di notifica e per violazione degli artt. 137 e ss.” ed aveva altresì richiamato l’art.60 del d.P.R. 600/73. La CTR ha deciso in riferimento a quest’ultimo articolo che richiama gli artt. 137 ss. c.p.c.; pertanto i giudici regionali non hanno travalicato i limiti del devolutum; 2.2. va poi aggiunto che il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, tanto che anche l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico riferimento ad un anello dello stesso procedimento, non costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 (in questi termini Cass., Sez. 6-5, 25/5/2021, n. 14285, cit.);

3. con il secondo motivo di ricorso di Equitalia viene lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 60 del d.P.R. 600/73. La censura coincide con quella veicolata dal Consorzio con il primo dei due motivi di ricorso incidentale, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. 602 del 1973, dell’art. 60, comma 1, alinea e lett. E), del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 160 c.p.c. Deducono Equitalia e il Consorzio che la CTR ha errato nel dichiarare la notifica inesistente;

4. i due motivi dei ricorsi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati; 4.1. In linea di fatto, risulta dalla sentenza e dai ricorsi (v. segnatamente pagine 6 e 7 ricorso di Equitalia dove sono riprodotte la relata di notifica e l’estratto della visura storica della Camera di Commercio di Latina da cui risulta che la sede della Immobiliare era, all’epoca della notifica - luglio 2008 - , localizzata in Via Selciatella 19, in Aprilia) che il messo notificatore recatosi il 18 luglio 2008 presso in Via Selciatella 19, Aprilia, ha riscontrato che in quel luogo la Immobiliare “non risulta[va]” ed ha quindi, nello stesso giorno, depositato l’atto nella casa comunale di Aprilia.

Del deposito è attestata l’affissione. È incontroverso che non sia stata inviata alla società alcuna raccomandata informativa; 4.2. ciò stante, la CTR, dichiarando inesistente la notifica della cartella per essere mancato l’invio della raccomandata informativa, si è conformata al costante insegnamento della Corte. Costituisce infatti ius receptum di questa Corte il principio per cui "in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (Cass. ordinanza n. 9782 del 19/04/2018;

Cass. n. 16686/2021; Cass.15927/2021; Cass. n. 27825/2018). Nel caso di specie, correttamente, il procedimento notificatorio della cartella è stato considerato dalla CTR come non perfezionatosi dato che alla contribuente non era stata inviata la raccomandata informativa. Va aggiunto che il rilievo del Consorzio per cui la CTR avrebbe comunque dovuto considerare la nullità della notifica sanata per raggiungimento dello scopo è del privo di fondamento logico. Come correttamente evidenziato dalla CTR richiamando la sentenza di questa Corte n. 25079/2014, non opera la sanatoria del vizio di notificazione della cartella se il contribuente ha proposto impugnazione contro il ruolo una volta avuta la notifica di un successivo sollecito;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consorzio lamenta, sotto la rubrica di “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e cioè omesso esame della spettanza delle somme dovute al Consorzio”, che la CTR abbia accolto l’appello della società sul rilievo della omessa notifica della cartella dichiarando assorbite le questioni relative alla debenza dei contributi consortili. Secondo il Consorzio, la CTR avrebbe invece dovuto comunque decidere di dette questioni proposte dalla Immobiliare con l’impugnazione della intimazione:

6. il motivo è infondato; 6.1. nel caso di specie la cartella rappresentava l’atto con cui la pretesa del Consorzio era stata avanzata. La mancata notifica della cartella comporta che la pretesa non sia stata portata a conoscenza del consorziato. Correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato che le questioni inerenti alla pretesa impositiva (non avanzata) erano assorbite; 6.2. sotto altro profilo, correttamente la CTR ha annullato l’atto consequenziale (l’intimazione) sul rilievo che l’atto prodromico non era stato notificato. In una successione ordinata di atti, quale quella che sussiste tra cartella di pagamento e intimazione di pagamento del debito portato nella cartella, l’assenza dell’atto a monte -la cartella- determina di per sé l’annullamento dell’atto conseguente.

7. i ricorsi devono essere rigettati;

8. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che la Immobiliare è rimasta intimata; PQM la Corte rigetta i ricorsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia di Equitalia Servizi di Riscossione spa sia del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico