Cassation court remits case for retrial due to application of old procedural law regarding suspension of terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the request for revocation and remitted the case for a new hearing. The taxpayer argued that a 60-day appeal deadline was suspended by a specific legislative period, making their late filing timely. The court rejected this, noting the case was already under a pre-January 2023 procedural regime which did not recognize the suspension for this purpose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 29, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23: The court must apply the procedural law in force at the time of the decree fixing the hearing date, excluding subsequent novations that extend suspension periods.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31066/2021 R.G. proposto da: VIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Faggiano, in persona del legale rappresentante, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Luigi Nilo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele I, 18; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte del 20 luglio 2021, n.20649.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento della domanda di revocazione e, nel merito, il rigetto dell’originario ricorso in cassazione. RILEVATO CHE REVOCAZIONE 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 110/9/11 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 aprile 2011, affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso per resistere all’impugnativa.
La stessa ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n.119, e ha poi depositato la domanda di definizione agevolata presentata il 29 maggio 2019, con la prova del versamento della prima rata. Il Centro operativo di Pescara ha quindi opposto diniego alla definizione agevolata, in quanto l’atto impugnato non sarebbe fra quelli definibili in base alla normativa suddetta. La contribuente ha quindi depositato ricorso avverso tale diniego, fondato su tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito a mezzo di deposito di controricorso.
In data 15 giugno 2023 il ricorrente ha altresì depositato memorie illustrative.
2. Questa Corte, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, osservando che lo stesso venne depositato oltre il termine di sessanta giorni. Infatti, il diniego venne notificato alla contribuente in data 16 marzo 2020, con scadenza al 15 maggio successivo, mentre il ricorso venne notificato a mezzo pec del 29 giugno 2020. La sentenza ha poi deciso nel merito la vertenza, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia e, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata, decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
3. Con il ricorso introduttivo della presente controversia la contribuente afferma che la suddetta sentenza di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 391-bis, cod. proc. civ., con richiesta, in sede rescissoria, di riesame del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e del merito del ricorso per cassazione, decidendo nel merito. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. All’esito della pubblica udienza del 24 gennaio 2023, questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria prendendo atto dell’istanza di astensione di un componente del collegio, accolta dal Presidente della Sezione.
RITENUTO CHE 1.Con l’unico motivo (per quanto non autonomamente articolato) la ricorrente deduce che la decisione di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, quindi un errore materiale o di svista che suppone l’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece indiscutibilmente esclusa o accertata; errore che sarebbe altresì decisivo. L’errore siffatto consisterebbe nella specie nell’essere il termine per l’impugnazione del diniego, ricaduto nel periodo di sospensione dei termini per liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, previsto dall’art. 29, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, in relazione all’art. 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.
18. Periodo che era ricompreso fra l’otto marzo eil 31 maggio 2020. Il termine di sessanta giorni, a fronte della notifica del 16 aprile 2020, sarebbe così decorso solo a partire dal primo giugno, col ché il ricorso del 29 giugno sarebbe stato pienamente tempestivo. 1.1. La Corte preliminarmente ril eva che il procedimento perviene all’adunanza odierna all’esito di ordinanza interlocutoria resa nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2023, per la quale era stato emesso decreto di fissazione anteriore al primo gennaio 2023, per cui alla presente controversia deve applicarsi l’art. 391- bis, comma 4, cod. proc. civ., antecedente alla novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile, questo Collegio, ritenuta l’opportunità della trattazione in pubblica udienza, rinvia la causa a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone la rimessione della caus