Italian Supreme Court remands case to public hearing regarding tax refund statute of limitations start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new public hearing. The tax agency argued the refund claim was time-barred because the limitation period should start from the date of withholding, not the Inps request, and should be two years rather than forty-eight months. The court found the legal questions regarding the applicable limitation period and the starting date too significant to resolve without full oral argument, necessitating a return to the lower court for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, 38 d.p.r. 602/1973; Art. 21 d.lgs. 1992: The court must remand the case to public hearing when the determination of the limitation period's commencement date and applicable duration requires comprehensive examination of factual and legal complexities.
Parole chiave
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tola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Chiara SARLO,qual erede di Anita Mazzoleni, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Sassani; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3336/2018 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Calabria pubblicata i l 26 ottobre 2018 ; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. Con istanza 8 aprile 2014 Anita Mazzoleni chiedeva il rimborso delle ritenute operate sull’indennità integrativa speciale della propria pensione di riversibilità, così come ricostruita in base a sentenza di primo grado della Corte dei Conti n. 259/2005, per le Oggetto: DECORRENZA RIMBORSO annualità da 1998 a 2010. In effetti, a seguito della riforma di tale ultima sentenza in sede di appello, a mezzo di pronuncia n. 49/2010, il trattamento lordo veniva richiesto in restituzione dall’Inps a mezzo di raccomandata 13 aprile 2010.
A seguito del silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva ricorso e la CTP accoglieva lo stesso. In sede di appello, la CTR confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che alla fattispecie si applicasse il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall’art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e che il dies a quo dovesse essere identificato nella data di richiesta della restituzione da parte dell’Inps.
2. Ricorre in cassazione l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo. L’erede della Mazzoleni, frattanto deceduta, resiste a mezzo di controricorso e in data 16 giugno 2023 la stessa ha depositato altresì memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 1992.
2. L ’Agenzia delle Entrate contesta in particolare l’individuazione del dies a quo nel giorno di ricevimento della richiesta di restituzione da parte dell’Inps, ritenendo che invece lo stesso debba individuarsi in quello in cui venne operatala ritenuta, tramite il suo versamento. In ogni caso la stessa ritiene che non si dovrebbe far applicazione del termine di quarantotto mesi di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, sibbene di quello di due anni di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.
3. ritiene il Collegio che per la rilevanza delle questioni oggetto di causa, la stessa debba essere rinviata alla pubblica udienza, e pertanto dispone il rinvio della stessa a nuovo ruolo
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo