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Ordinanza — n. 21828/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal, declaring process extinguished via simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21828/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding import transport costs. The Regional Commission ruled that transport fees were included in the main goods' price, thus exempting the transaction from VAT under specific import regulations. The Court accepted the taxpayer's request to terminate the proceedings under the simplified settlement procedure introduced by Law No. 130/2022, noting the lack of a formal denial of the settlement request.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law No. 130/2022; Art. 380bis1 c.p.c.: The process is extinguished by declaration if the taxpayer requests simplified settlement and the tax authority fails to notify a denial within the statutory period.

Parole chiave

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simplified settlement procedure VAT import exemption tax appeal dismissal process extinction simplified tax procedure esenzioni all'importazione e all'esportazione transito doganale tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law No. 130/2022
con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n.
Art. 380bis1 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in combinato con l’art.
Art. 2697 c.c.
anche in combinato con l’art. 2697 c.c.
Art. 8 and 9 of D.P.R. n. 633/72
Art. 69 of D.P.R. n. 633/72
633/72 per prestazioni di trasporto di merci su strada importate in Italia dalla Repubblica di San Marino (RSM) qualificate dall’Ufficio come operazioni imponibili, non trovando applicazione l’art. 69 del d.P.R.
art. 5 Legge n. 130/2022
con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022;
art. 115 c.p
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2697 c.c
anche in combinato con l’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9215/2019
Cass. n. 19560/2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4371 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Mauro Lunghi rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Del Prete giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Emilia Rosa Faraglia in Roma, Viale Mazzini n. 123; -controricorrente- Oggetto:Tributi iva -operazioni non imponibili -spese di trasporto connesse con l’importazione di beni per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.863/03/2021, depositata in data 14 luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Mauro Lunghi avverso lasentenza n. 334/01/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, titolare di ditta individuale esercente attività di autotrasporto di merci, avverso avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato per il 2008, l’Iva in relazione a fatture emesse da quest’ultimo in regime di esenzione ex artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/72 per prestazioni di trasporto di merci su strada importate in Italia dalla Repubblica di San Marino (RSM) qualificate dall’Ufficio come operazioni imponibili, non trovando applicazione l’art. 69 del d.P.R. n. 633/72 per la materiale impossibilità, in assenza della Dogana nella linea di confine tra i due Stati, di effettuare lo sdoganamento delle merci; -in punto di diritto, la CTR ha osservato che -atteso che, per giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass n. 9215 del 2019) ai fini del riconoscimento dell’esenzione Iva sulle prestazioni accessorie, quali i servizi di trasporto, era condizione necessaria e sufficiente che il loro valore fosse compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni fossero state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione-nel caso di specie, non sussistevano ostacoli al riconoscimento della esenzione Iva non essendovi dubbio che il corrispettivo della spedizione fosse stato incluso nel prezzo di cessione delle merci importate dalla Repubblica di San Marino e, dunque, nella base imponibile della prestazione principale essendo pacifico che non era stato previsto alcun pagamento della prestazione accessoria a carico del cessionario; -il contribuente resiste con controricorso; -il contro ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 2727 e 2729, comma 1, c.c., in combinato con gli artt. 7, 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mera dicitura “franco destino” nelle fatture di trasporto emesse dal contribuente- vettore delle merci importate dalla Repubblica di San Marino fosse sufficiente a dimostrare l’inclusione dei corrispondenti costi nella base imponibile, ai fini Iva, delle merci trasportate, con conseguente spettanza dell’esenzione Iva in questione; in particolare, ad avviso della ricorrente, l’onere di provare i presupposti applicativi del regime di esenzione Iva, ex artt. 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, per le prestazioni di trasporto -nella tratta eseguita in territorio nazionale-delle merci provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea (come la RSM), doveva ricadere sul contribuente-vettore senza che lo stesso potesse ritenersi assolto in base alla mera inclusione della formula “franco destino” nelle fatture di trasporto, potendo tale onere essere soddisfatto attraverso la produzione di documenti presentati al destinatario come ad es. fatture di accompagnamento e documenti di trasporto DDT, recanti, a loro volta, la clausola “franco destino” o altra equivalente, analiticamente riferiti a ciascuna singola operazione di trasporto merce, e non già attraverso la produzione di alcuni DDT o alcune fatture di vendita; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in combinato con l’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto costituire circostanza incontestata l’inclusione del corrispettivo del trasporto delle merci importate dalla Repubblica di San Marino nel prezzo di vendita deibeni fatturati al cliente italiano e ceduti con la formula commerciale “franco destino” sebbene la stessa costituisse l’oggetto del contendere; - il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 rappresentando:

1) di avere presentato domanda di definizione agevolata del suddetto giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art.5 cit. contestualmente provvedendo al pagamento dell’importo dovuto, come da documenti allegati alla memoria ( domanda di definizione agevolata e ricevuta di pagamento dell’importo di euro 873,00 del 2.1.2023);

2) che l’art. 5 comma 11 della citata legge n. 130/2022 prevedeva, da parte dell’Ufficio, l’eventuale notifica del diniego e che era decorso il termine previsto per la notifica del diniego, senza che questofosse stato notificato, dovendosi , pertanto , la domanda considerar e regolare; -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giornii con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’ elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2013 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.30/09/2015, n. 19560, 12