Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to apparent lack of reasoning and failure to distinguish facts from lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Consorzio 2 Alto Valdarno against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The appellant argued that the lack of a General Land Reclamation Plan did not affect their tax liability but shifted the burden of proof, which they claimed was met. The court rejected this, finding the lower court's reasoning clear and the appellant's attempt to distinguish facts between trial levels insufficient and improperly formulated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 348-ter, n. 5 c.p.c.: A cassation appeal alleging apparent lack of reasoning is inadmissible if the lower court's decision, though graphically present, fails to make the basis of the decision perceptible due to objectively unsuitable arguments, and if the appellant does not demonstrate that the factual grounds of the first-instance and appeal-judgment decisions are different.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17515/2021proposto da: CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Barbara Vittiman ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana n. 38 -ricorrente - contro BENEDETTO CASSI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Donno e Gabriele Donno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Barbara Sermarini in Roma, Via Carlo Felice n. 63; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1078/6/2020 della Co mmissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 30/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; Rilevatoche Oggetto:1. Benedetto Cassi impugnava la cartella di pagamento avente ad i contributi di bonifica per l’anno 2014 dovuti al Consorzio 2 Alto Valdarno, s ubentrato al Comprensorio n. 24 Casentino, al Comprensorio 23 Valdarno e al Comprensorio n. 31 di Val di Chiana Aretina. Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica da parte della Regione Toscana.
2. La Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) con la sentenza n. 1078 /6/20 20 , depositata il 30 .1 2 .20 20, respingeva l’appello proposto dal Consorzio e confermava la sentenza di primo grado sul presupposto che, in assenza di un Piano Generale di Bonifica, il Consorzio non aveva fornito la prova delle opere eseguite poste a fondamento della cartella di pagamentoe del conseguente vantaggio derivatone al ricorrente.
3. Avverso tale sen tenza il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4.Il contribuente ha depositato controricorso.
5. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Il Consorzio 2 Alto Valdarno propone il seguente motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, I c. n. 3 e carente e contradditoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ex n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., sul presupposto degli artt. 860 e 10 R.D. 215/1933, in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso». Il ricorrente rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’assenza di un Piano generale di Bonifica non incide sulla potestà impositiva del Consorzio (ex art. 15 della Legge regionale Toscana n. 34 del 1994) ma, al più, sull’onere probatorio della legittimità della pretesa; onere assolto nella specie dal ricorrente e rispetto al quale la CTR avrebbe omesso ogni motivazione non avendo, peraltro, motivato neanche sulla richiesta ctu volta a verificare la realizzazione delle opere dedotte.
2. Il motivo è inammissibile. Sotto la formulazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia in realtà la motivazione apparente, e contradditoria della CTR e, dunque, il motivo in esame va inquadrato nella violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Occorre, infatti, rilevare che il vizio di violazionedi legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta descritta da una norma di legge e, dunque, implica un problema interpretativo della stessa.
Risulta di tutta evidenza la differente censura proposta dal ricorrente, che deve correttamente essere inquadrata nel n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (ex plurimis Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01).
Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Altro principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (ex plurimis Cass. n. 5947 del 2023 Rv. 667202 -01). Alla luce di quanto sopra va rilevato che la CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha reso chiare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, rilevando che la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica imponeva al Consorzio di provare il fondamento della propria pretesa; prova da quest’ultimo non offerta.
Il ricorrente non ha, poi, dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei diversi gradi di giudizio erano tra loro diverse. Quanto, poi,al richiamo operato dal ricorrente alle difese svolte nel giudizio dinnanzi alla CTR relative all’eccezione di giudicato esterno e al difetto di motivazione, le relative doglianze risultano formulate in violazione delle forme richieste per il ricorso in cassazione exartt. 360 e 366 cod.proc.civ. Allo stesso rilievo si presta il denunciato vizio di omesso esame di fatto decisivo, in quanto il ricorrente si limita a richiamare presunte produzioni (sub 11, 15 e 16, fr.
Pag 11 del ricorso) in modo del tutto generico e senza alcuna indicazione circa la relativa allegazione che, peraltro, risulta anche assente nel fascicolo così per come evocata nell’atto difensivo(Cass. n. 28004 del 2020 Rv. 659933 - 01) .
3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte -Dichiara inammissibile il ricorso. -Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole in euro 500,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello pre