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Ordinanza Interlocutoria — n. 21791/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax dispute to allow use of new simplified litigation procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21791/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a suspension of the tax litigation to permit the taxpayer to utilize the new simplified procedure established by Law 197/2022. Although the taxpayer initially challenged the tax assessment through standard appeals, the court recognized the specific request to switch to the expedited process. Consequently, the case was remitted to the original judge with a deadline for the tax authority to respond to the procedural change.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022; Art. 1 comma 197 della stessa legge: When a taxpayer requests the simplified procedure for pending tax disputes, the court must suspend the ongoing litigation and remand the case to allow the simplified process to be initiated.

Parole chiave

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simplified tax procedure Law 197/2022 litigation suspension tax dispute resolution procedural remand tax authority response judicial suspension differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022
197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1,della stessa legge.
Art. 1 comma 197 della legge n. 197/2022
197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1,della stessa legge.
Art. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003
Il contribuente ha proposto appello, che la CTR del Veneto ha accolto, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett.
Art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992
Il contribuente ha proposto appello, che la CTR del Veneto ha accolto, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24157/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PLESSI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI AMENDOLA 46, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO ETTORE (VRNMTT39P03H501I) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTI UMBERTO (SNTMRT61P04G478R), BARDINO NICOLA (BRDNCL67T25L736U); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 471/2015 depositata il 15/05/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA all’udienza pubblica del 05/07/2023. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio, non essendo comparso nessuno per le parti. CONSIDERATO CHE: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, Fabrizio Plessi ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da Equitalia spa a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta dell’Ufficio Finanziario di Monaco di Baviera per il recupero di euro 19.181,11.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP)di Venezia, rilevato che era stata contestat a la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla scorta degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR del Veneto ha accolto, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett.

a) del d.lgs. n. 546/1992. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. RITENUTO CHE: Nelle more,c on istanza depositata il 26.6.2023, Fabrizio Plessi ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1,della stessa legge. Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine per deduzioni sulla istanza di controparte.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni in ordine alla istanz