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Decreto — n. 21764/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to expiration of statutory time limit for settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 21764/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency argued over the procedural status of the case, but the court found no valid application for an extension. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the expired process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the statutory term for settlement requests unless parties request a hearing date, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit settlement request deadline procedural termination cost allocation rules documenti soggetti a un trattamento particolare procedimento di controllo degli aiuti differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.23 ottobre 2018, n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 550/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Dirodi Girolamo e Dirodi Girolamo, rappresentati e difesi dall’avv.to Giampiero Balena, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ridolfino Venuti n. 42, presso lo studio dell’avv.to Alessandro Portoghese; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sez. stacc.

Foggia n. 3020/27/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVK010704148/2014 e TVK010704167/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO