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Ordinanza Interlocutoria — n. 21757/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing due to lack of precedent for tax refund silence refusal case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a tax refund silence refusal, ordering the case for public hearing instead. The lower court had partially granted the refund request while the tax authority argued for progressive restitution based on prior pension adjustments. The court decided to hold a public session because no existing precedents addressed this specific procedural nuance, making a written decision insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 376 cod. proc. civ.: When a case involves peculiarities lacking prior precedent, the court must order public hearing rather than issuing a written decision.

Parole chiave

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tax refund silence refusal procedural hearing requirement lack of precedent interlocutory appeal dismissal progressive restitution reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per menomazione dell'integrità restituzione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
Rosanna Angarano dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
Art. 376 cod. proc. civ.
art. 375 cod. proc. civ
Rosanna Angarano dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19938/2020 R.G. proposto da : SICILIANO MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre n. 3, presso lo studio dell’Avv. Bruno N. Sassani che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. CA LABR IA n. 514 / 20 20 , depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere Rosanna Angarano . IRPEF RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO Cons. est. Rosanna Angarano Rilevato che:

1. Maria Siciliano ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, ha accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di restituzione delle ritenute fiscali sull’importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità.

2. La Corte dei conti aveva riconosciuto alla ricorrente la spettanza di detta indennità anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge. L’Inpdap, di conseguenza, in pendenza del giudizio di appello aveva provveduto a liquidare l’intera indennità operando sulla stessa le ritenute di legge. Successivamente la sentenza era stata riformata in secondo grado, riconoscendo l’indennità suentrambi i trattamenti pensionistici solo nei limiti del c.d. minimo Inps. Ll’Inps, di conseguenza, richiedeva la restituzione dell’importo corrisposto al lordo delle ritenute pagate. La contribuente, con istanza dell’8 aprile 2014, chiedeva la restituzionedelle ritenute fiscali corrisposte sull’importo che avrebbe dovuto restituire e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r, in parziale riforma, disponeva che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse progressivamente, in corrispondenza e in proporzione alle singole somme oggetto di materiale restituzione 4. Lacontribuente ha depositato memoria. Considerato che: La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto Cons. est. Rosanna Angarano dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinviala causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza