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Ordinanza — n. 21745/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT refund claim citing EU de minimis aid rules and fiscal neutrality principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21745/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a provincial tax commission ruling in favor of a taxpayer seeking a 50% VAT refund. The agency argued that the benefit violated EU state aid rules and the principle of fiscal neutrality established by the European Court of Justice. The court rejected these claims, holding that the specific circumstances of the volcanic disaster and the nature of the aid did not trigger the de minimis threshold or violate EU neutrality principles.

Regesto Legislator

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Art. 107 T.F.U.E.; Art. 108 T.F.U.E.: The principle of de minimis exempts small-scale aid from state aid control, and national measures providing tax reductions for specific disaster victims do not violate the principle of fiscal neutrality if they do not distort competition.

Parole chiave

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de minimis state aid fiscal neutrality principle volcanic disaster relief VAT refund claim EU state aid rules tax commission ruling Cassation appeal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 107 T.F.U.E.
Art. 108 T.F.U.E.
289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivit̀ d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par.
Regolamento CE n. 659/1999
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
d.lgs. n. 546/92
Art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 luglio 2022, n. 23379
Cass. 21 novembre 2019, n. 30373
Cass. 21 novembre 2019, n. 30373).
Cass. 22377/2017
Cass. 26 maggio 1998, n. 5224
Corte di Giustizia UE, ordinanza 15 luglio 2015, C-82/14
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro MOSCHETTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliatoin Roma, via Pietro De Cristofaro n. 4 presso lo studio dell’Avv. Cristina Cecchoni e rappresentatoe difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. Paolo Catra. -resistente – avverso la sentenza n. 12065 / 4 /1 6 della Commiss ione tributaria provinciale diCatania, depositata il 23 novembre 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

IRPEF Rimborso Sisma Sicilia Ottemperanza Rilevato che: la controversia trova origine dal ricorso per l’ottemperanza della sentenza n.978/4/2012, depositata il 5.11.2012, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania, in accoglimento del ricorso depositato da Giuseppe Moschetto, quale titolare unitamente a Orazio Moschetto di un insediamento produttivo nel Comune di Belpasso, ricompreso nel novero dei Comuni colpiti dagli eventi di calamità naturale del 2002 (cd. cenere vulcanica), afferente il rimborso del 50% delle imposte versate negli anni 2002-2005, condannò l’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di euro 97.456,00, oltre interessi di mora con decorrenza dalla domanda; il giudizio di ottemperanza promosso da Giuseppe Moschetto è stato definito con la sentenza, indicata in epigrafe, con accoglimento del ricorso e nomina di Commissario ad acta; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su duemotivi, cui resiste con controricorso Giuseppe Moschetto.

Il ricorsoè stato fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4, co. 5 e 144 della Decisione della Commissione Europea (2015) Final5549, del 14.08.2015; degli artt.107 e 108 del T.F.U.E. e 11 e 12 del Regolamento CE n.659/1999, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; 2.con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.39 d.lgs. n.546/92 e 295 c.p.c.;3. I n particolare, la ricorrente censura il Giudice dell’ottemperan za per avere del tutto pretermesso i dettami europei in materia di aiuti di Stato illegittimi quale ritenuto dalla Commissione europea, con la decisione indicata, il beneficio introdotto,in favore dei soggetti colpiti dall’evento calamitoso del 2002, di “ definizione automatica” delle imposte non ancora versate per gli anni 2002/2005 attraverso il pagamento del 50% dell’ammontare ancora dovuto.

Per quanto concerne, invece, l’IVA l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea aveva, inoltre, chiarito che tale beneficio si ponesse in violazione del principio di neutralità fiscale sul territorio nazionale. Rileva che la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevale anche sul giudicato nazionale affermativo dell’obbligo di pagamento del beneficio con laconseguente illegittimità della sentenza impugnata atteso che il contribuente, nella fattispecie, in quanto titolare di un insediamento produttivo,era soggetto economico. 4 Le censure, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

In via preliminare, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema dell'interpretazione dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. In materia, è stato gi ̀ chiarito che «La disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70 -a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Cass. 1dicembre 2004, n. 22565; conformi, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2008, n. 3057;

Cass.16 aprile 2014, n. 22565; Cass.28 settembre 2018, n. 23487). Orbene, nel caso di specie l'oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere - dovere di integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione -quella dei limiti del rimborso - che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dir̀ , doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale. Nella specifica materia questa Corte (v. sentenza n. 23379 del 2022; Cass. 17 gennaio 2023 n.118379;

Cass., 16 gennaio 2023 n.1156) ha statuito il condiviso principio secondo cui il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.

Nel caso in esame, alla data della pronuncia sull’ottemperanza era già intervenuta la decisione final della Commissione Europea n. C - 2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante: cfr.Cass.26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 4 luglio 2014, n. 15354), con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma e da altre calamit̀ naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002 come nella specie ) erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, ha concluso che esse «costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione).

Né rileva come, invece, ritenuto dal giudice dell’ottemperanza l’intervenuto passaggio in giudicato, prima dell’emissione della decisione della Commissione, della sentenza della Commissione tributaria provinciale pubblicata il 5.11.2012 e ciò in quanto già con nota del 17 ottobre 2012 la Commissione aveva informato l’Italia della decisione di avvio della procedura di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo 108 e contestualmente aveva ingiunto all’Italia ai sensi dell’art.11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nell’ambito dei casi di aiuto di Stato al suo esame.

Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria èevidente che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa. Nel caso di specie, infatti, è inco ntestata la natura di soggetto economico del controricorrente quale titolare, unitamente ad altro soggetto,di un insediamento produttivo nel Comune di Belpasso. Deve, tuttavia , verificarsi se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivit̀ d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali gì concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virt̀ della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett.

b) del T.F.U.E., pù essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamit̀ naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408). Tutto cì presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamit̀ naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra- compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione).

Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 9 giugno 2017, n. 14465). A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito dovr ̀ , di conseguenza, verificare in concretoche il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile.

A tal fine, egli dovr̀ :

i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilit̀ ) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. pù considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovr̀ essere negato n ella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26 luglio 2022, n. 23379;

Cass. 21 novembre 2019, n. 30373). Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso gì Cass . 26 maggio 1998, n. 5224).

Per quel che concerne poi l’IVA correttamente la ricorrente ha evidenziato che il Giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto considerare e osservare quanto deciso dalla Corte (sesta sezione) di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 15 luglio 2015, nella C C-82/14 con la quale aveva statuito che Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazionidegli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono ess ere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, inseguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest’ultimo, unariduzione del 90 % dell’imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddettadisposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’imposta sulvalore aggiunto dovuta nel territorio italiano .

Alla luce di quanto sin qui esposto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado per il riesame e il regolamento delle spese di questo giudizio,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C