Cassation court dismisses appeal against customs fines for using non-standard fuel tanks, ruling on restrictive interpretation of EU regulations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a transport company against customs penalties for exceeding fuel tax exemptions using supplementary tanks. The company argued that the administrative body erred in defining a 'normal tank' and claimed legal uncertainty regarding the regulation's application. The court dismissed these claims, affirming that the term refers strictly to manufacturer-installed tanks and must be interpreted restrictively in line with established EU case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107, § 1, lett. a), Reg. UE n. 1186/2009; The concept of 'normal tank' refers exclusively to those installed by the manufacturer, requiring a restrictive interpretation that excludes supplementary or modified tanks to ensure compliance with the literal text of the regulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19396/2019 R.G. proposto da: AUTOTRASPORTI DDM DI DONATI MARCO C SNC, FAZZINA NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato TIBURZI PIERLUIGI (TBRPLG75S30H501C) rappresentati e difesi dall'avvocato TOMASI MARCO PAOLO (TMSMCP71P22L175Z); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n. 5601/2018 depositata il21/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle Dogane aveva emesso atto di irrogazione di sanzioni nei confronti della Autotrasporti D.D.M. di Donati Marco e C. snc e di Fazzina Nicola quale responsabile per violazione dell’art. 107 del Reg. CE 1186/2009 e degli artt. 282 e segg. d.P.R. n. 43//73 (TULD) e degli artt. 1 e 70 d.P.R. n. 633/72.
2. A seguito di ripetuti controlli effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2009 e il 2010 era emerso che gli automezzi della società avevano superato il limite di franchigia consentita per il rifornimento di carburante effettuato nell’area extradoganale di Livigno utilizzando serbatoi supplementari o più capienti.
3. Avverso quell’atto i contribuenti hanno proposto ricorso accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP)di Sondrio la quale ha osservato che, sebbene il serbatoio utilizzato non potesse considerarsi normale, doveva darsi rilievo alla mancanza di dolo o colpa e alla incertezza interpretativa dell’art. 107 cit. 4.L'Agenzia ha proposto ricorso che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha accolto osservando che per “serbatoio normale” deve intendersi quello installato in origine dal costruttore per quel tipo di automezzo e, in caso di serbatoio maggiorato o supplementare, non si applica la franchigia. 5.Avverso questa pronunzia la società e il responsabile ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle d ogane e dei monopoli. CONSIDERATO CHE: 7.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 107 Reg. UE n. 1186/2009, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nella definizione di “serbatoio normale” da intendersi ogni serbatoio che può essere montato su un automezzonei limiti di legge. 8.Il motivo è infondato. 8.1.In tema di dazi doganali relativi a carburante, il "serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del Reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 19343 del 2020;
Cass. n. 27297 del 2019; Cass. n. 19800 del 2019). 8.2. In altri termini, il riferimento ai "serbatoi normali" di cui all'art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE dev'essere interpretato restrittivamente per esigenze di certezza del diritto, conformemente alla formulazione della norma che pertanto non può essere applicata, in contrasto con il suo tenore letterale, a prodotti diversi da quelli ivi menzionati, sicché sono "normali" i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo di quello considerato, con esclusione di quelli, diversi, apposti anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell'acquirente ancorché in sede di prima immatricolazione, compatibili con l'autoveicolo e omologati (Cass. n. 19343 del 2020). 9.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 10 legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva errato nell’escludere il legittimo affidamento con riguardo ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. 10.E’ infondato anche questo motivo. 10.1.
Non può ricorrere alcun legittimo affidamento nella situazione rappresentata, perché questo presuppone che il contribuente si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 16691 del 2022), condizione che in questo caso non ricorre, non potendo rilevare la mancanza di controlli da parte della Guardia di Finanza né potendo valere a giustificare la condotta del contribuente l’esito positivo degli stessi atteso che, come osservato dalla CTR, la modifica apportata ai serbatoi non venivano segnalate dall’autotrasportatore e non vi era, quindi, una precisa presa di posizione da parte dell’Amministrazione che potesse ingenerare un affidamento sulla legittimità di quella condotta. 11.Infine, con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione circa la sussistenza dell’incertezza oggettiva della norma (articolo 6 D.lgs. 472/1997)» in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ricorrendo le obiettive condizioni di incertezza di cui all’art. 6 d.lgs. n. 472/1997.
12. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 12.1.In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezzanormativa tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. n. 32082 del 2019; Cass. n. 18718 del 2018); deve essere ravvisabile una condizione di inevitabileincertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazionenormativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 3108 del 2019; Cass. n. 23845 del 2016. 12.2. Così connotata, l’incertezza é desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" quali: la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione delsignificato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018; Cass. n. 12301 del 2017). 12.3.Nel caso di specie, il motivo resta generico, non vengono dedotti precisi e significativi fatti che dimostrino l’obiettiva incertezza normativa, si cita giurisprudenza contrastante delle locali Commissioni Tributarie relativa, però, non alla definizione di “serbatoio normale” quanto alla sussistenza d i un legitt imo affidamento e dei presupposti per l’esclusione delle sanzioni; invero, il «caos giurisprudenziale» di cui i ricorrenti si dolgono non riguardala nozione di "serbatoio normale" che, in ambito doganale, è stata da tempo definitadalla Corte di Giustizia: in particolare, con riguardo al regolamento CEE n. 918/1983, antecedente del regolamento CE n. 1186/2009, con la sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, si è precisato che le « n orme che concedono sospensioni di dazi doganali (..) devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicché non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C - 47/95 a C - 50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)», per concludere che la definizione di «serbatoi normali», di cui all’art. 112 n. 2, lett. c), del regolamento CEE n. 918/1983, non copre quelli «fissati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere al fine di realizzare taluni obiettivi di ordine economici».
13. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorsoprincipale; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principal i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni